Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Critica Specifica
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale nel diritto processuale penale: l’inammissibilità dell’appello quando i motivi del ricorso sono generici e non contengono una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le impugnazioni si trasformino in un mero tentativo di ottenere un nuovo giudizio senza una reale contestazione delle ragioni del giudice precedente.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale (art. 189, comma 6, del Codice della Strada). L’imputato ha proposto appello avverso tale sentenza, ma la Corte d’Appello competente ha dichiarato il gravame inammissibile.
Non arrendendosi, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’Appello, sperando di ottenere un annullamento della declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, anche la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione precedente e condannando il ricorrente a ulteriori spese.
La Decisione della Corte e l’inammissibilità dell’appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6615/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato. La decisione si fonda sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi basati su motivi non specifici. La Corte ha sottolineato come i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza ‘Galtelli’ (n. 8825/2016) in materia di motivi d’appello si applichino pienamente anche al ricorso per cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Il ricorso è stato giudicato inammissibile per diverse ragioni concorrenti:
1. Mancanza di Analisi Critica: Il ricorrente non ha formulato una critica puntuale e necessaria delle argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a dichiarare inammissibile il suo primo gravame. In altre parole, l’atto di ricorso non si confrontava con la decisione impugnata, ma si limitava a riproporre questioni in modo generico.
2. Motivi Generici e Aspecifici: Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso sono stati definiti come ‘doglianze generiche e aspecifiche’. Un’impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve individuare con precisione il presunto errore del giudice e argomentare il perché la sua decisione sarebbe sbagliata.
3. Motivo non Deducibile: Il primo motivo del ricorso non era nemmeno proponibile in sede di cassazione, poiché la relativa richiesta non era stata formulata nel precedente atto di appello. Questo evidenzia un altro principio: non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere sollevate nei gradi di giudizio precedenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante per la difesa tecnica. Per evitare una declaratoria di inammissibilità dell’appello, è fondamentale che l’atto di impugnazione non sia una mera riproposizione di tesi difensive, ma una vera e propria confutazione argomentata della sentenza che si intende contestare. È necessario ‘dialogare’ con la motivazione del giudice, evidenziandone le presunte contraddizioni, le mancanze o gli errori di diritto.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. Una redazione non accurata dell’atto di impugnazione, quindi, non solo è inefficace, ma comporta anche un significativo onere economico per l’assistito.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., quando è proposto per motivi non scanditi da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata. In sostanza, se le doglianze sono generiche, aspecifiche o non pertinenti, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Cosa significa che i motivi di appello devono essere specifici?
Significa che l’appellante non può limitarsi a contestare genericamente la sentenza, ma deve indicare in modo preciso le parti della decisione che contesta, le prove che ritiene siano state valutate erroneamente e le ragioni di diritto o di fatto per cui la decisione dovrebbe essere riformata. Deve esserci un confronto diretto e critico con la motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza in esame, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, indicata in epigr quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal prevenuto avverso la resa dal Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 590, 61 n 189, comma 6, d.lgs. n.285 del 1992 (in Amalfi, il 18 aprile 2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argom poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugna motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/1 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono appli anche al ricorso per cassazione), non avendo la parte formulato doglianze pertinenti al contenuto della decisione (declaratoria di inammissibilità del gravame);
che, inoltre, il primo motivo non è neppure deducibile in questa sede, non essendo relativa richiesta formulata con il gravame, laddove il secondo, il terzo ed traducono, in ogni caso, in doglianze generiche e aspecifiche;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cort 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024