Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità appello quando i motivi di impugnazione sono generici e non si confrontano specificamente con la sentenza di primo grado. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di un atto di appello efficace e le conseguenze di una sua formulazione carente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo per un reato previsto dall’art. 116 del Codice della Strada. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello di Torino dichiarava l’impugnazione inammissibile, ravvisandone una genericità di fondo. Non pago, l’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, contestando la decisione della Corte territoriale.
La Questione Giuridica: I Requisiti dell’Appello e il Rischio di Inammissibilità Appello
Il fulcro della questione non risiede nel merito della condanna originaria, ma nei requisiti formali e sostanziali dell’atto di appello. Per la legge, un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela o a una mera riproposizione delle tesi difensive già esposte. È necessario che l’appellante si confronti in modo puntuale e critico con le argomentazioni del giudice di primo grado, evidenziando gli specifici errori di fatto o di diritto che, a suo avviso, inficiano la decisione. In caso contrario, si incorre nel vizio di genericità, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha pienamente condiviso la valutazione della Corte d’Appello, giudicando il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici di legittimità hanno osservato come l’atto di appello originario fosse viziato da una ‘ravvisata genericità, sul piano estrinseco’. In particolare, la difesa non aveva mosso critiche specifiche e circostanziate contro la motivazione della sentenza di primo grado su tre punti nevralgici:
1. L’elemento soggettivo del reato: non era stato adeguatamente contestato il ragionamento del giudice sulla consapevolezza e volontà dell’imputato.
2. Il diniego della causa di non punibilità: la difesa non aveva argomentato specificamente contro la decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
3. La determinazione della pena: non erano state sollevate censure mirate sui criteri utilizzati per quantificare la sanzione.
La Cassazione ha inoltre rilevato che il ricorso presentato in sede di legittimità non aggiungeva ‘elementi specifici rispetto a quanto già prospettato in sede di appello’, confermando così l’assenza di violazioni di legge da parte della Corte territoriale. La mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata ha reso l’impugnazione un mero esercizio formale, privo della sostanza necessaria per innescare una revisione nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
L’esito del giudizio di Cassazione è stato netto. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente a due tipi di pagamenti:
– Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
– Il versamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Questa decisione rappresenta un monito importante: le impugnazioni devono essere preparate con cura e precisione. La genericità non solo preclude la possibilità di un riesame nel merito, ma espone anche a significative conseguenze economiche, volte a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la Suprema Corte ha ritenuto che l’appello originario fosse generico e non si confrontasse specificamente con la motivazione della sentenza di primo grado su punti cruciali come l’elemento soggettivo, la causa di non punibilità e la determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che un atto di appello è ‘generico’?
Significa che l’atto non contiene critiche specifiche e puntuali contro le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, ma si limita a riproporre tesi difensive in modo astratto o a esprimere un generico dissenso, senza individuare i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEDOMINICI NOME nato a REVELLO il 02/09/1965
avverso l’ordinanza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo per I reato di cui all’art. 116 cod. strada, è inammissibile per manifesta infondatezza.
Contrariamente a guanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha chiaramente e adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità, sul piano estrinseco, dell’atto di appello proposto dal difesa dell’imputato, non essendosi l’appellante confrontato con la puntuale e specifica motivazione della sentenza impugnata nel merito, sia in ordine all’elemento soggettivo, sia in ordine al diniego della causa di non punibilità ex ar 131-bis cod. pen., sia in ordine alla determinazione della pena.
Né il ricorso in disamina aggiunge elementi specifici rispetto a guanto già prospettato in sede di appello, con la conseguenza che nessuna violazione di legge appare rilevabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
estensore GLYPH
Il Presidente