Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che un atto di appello sia formulato in modo specifico e non meramente ripetitivo. L’analisi del caso offre spunti cruciali per comprendere quando un’impugnazione rischia una declaratoria di inammissibilità dell’appello, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Questa decisione evidenzia come la forma, nel diritto processuale, sia anche sostanza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di tentato furto, previsto dagli articoli 56 e 624 del codice penale. L’imputato aveva presentato appello contro tale decisione, ma la Corte d’Appello territoriale lo aveva dichiarato inammissibile. Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza della Corte d’Appello, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità dell’Appello
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile anche il ricorso presentato dinanzi a sé. La decisione si fonda su una valutazione netta: i motivi del ricorso erano, di fatto, una semplice riproposizione delle censure già sollevate con l’atto di appello originario. Secondo i giudici, i motivi erano privi di qualsiasi effettiva contestazione rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale per giustificare la precedente declaratoria di inammissibilità. In sostanza, il ricorrente non ha spiegato perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel ritenere il suo primo gravame generico.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo all’articolo 581, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga una specifica enunciazione dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La Corte ha sottolineato che i motivi di appello non avevano soddisfatto il “minimo requisito della specificità intrinseca ed estrinseca” richiesto dalla legge.
Un appello non può limitarsi a manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza di primo grado. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, individuando con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati e spiegando perché. Quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere argomentazioni già respinte senza confrontarsi con le ragioni del giudice, l’impugnazione diventa inefficace e, di conseguenza, inammissibile. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto corretto l’operato della Corte d’Appello, che aveva rilevato proprio questa carenza strutturale nell’atto di gravame.
Conclusioni: L’Importanza di un Appello Ben Strutturato
La pronuncia in commento ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità dell’appello non è solo la mancata revisione del caso nel merito, ma anche, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro. Questo verdetto serve da monito: un appello non è una mera formalità, ma un atto giuridico che deve essere costruito con rigore logico e aderenza alle norme procedurali per avere una concreta possibilità di successo.
Cosa succede se un appello penale è una semplice ripetizione di argomenti già presentati?
La Corte lo dichiara inammissibile. Secondo la decisione, un appello deve contenere motivi specifici e confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse censure in modo generico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Quale requisito fondamentale deve avere un atto di appello per essere considerato ammissibile?
Deve possedere il requisito della “specificità intrinseca ed estrinseca”, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò significa che deve indicare chiaramente sia le parti della sentenza che si contestano sia le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45081 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45081 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORINO il 28/06/1973
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello propos avverso sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen.
I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, di fatto, meramente reiterativi delle censure poste con l’atto di appello e privi di qualsiasi eff contestazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte, nella part in cui la stessa ha ritenuto che i motivi di gravame non fossero idonei a soddisfa il minimo requisito della specificità intrinseca ed estrinseca richiesto dall’art comma 1 e comma ibis, cod.proc.pen..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024 GLYPH
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