Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46116 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46116 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la ordinanza n. 6130/22 in data 15/02/2023 della Corte di appello di Milano, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME
NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/02/2023, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la pronuncia di primo grado, resa dal Tribunale di Monza in data 28/01/2022, con la quale il sunnominato era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 635, comma 1, cod. pen.; nel medesimo contesto, nei confronti dello stesso, veniva emessa sentenza di non
doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen. per essere il reato estinto per remissione di querela e relativa accettazione.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui motivo unico viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici, l’atto di appello contiene in realtà un motivo di gravame ben preciso, specifico e non generico, supportato da argomentazioni, tali da circoscrivere i punti della decisione gravata e da rendere dunque meritevole un giudizio di secondo grado. Con l’unico motivo di appello, la difesa aveva lamentato il mancato riconoscimento dell’esclusione di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e ciò adducendo circostanze fattuali non prese in considerazione dal giudice di prime cure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono sta accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, NOME., Rv. 281521).
Nel caso di specie, l’inammissibilità dei motivi di appello è stata dettagliatamente motivata dalla Corte territoriale a fronte dell’assoluta genericità ed inconferenza delle affermazioni difensive in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui diniego è stato oggetto, pur a fronte della manifesta infondatezza dei motivi di gravame, di puntuale ed esauriente giustificazione.
Le censure proposte con il presente ricorso si limitano, invece, a contestare in maniera del tutto generica la valutazione di inammissibilità del motivo di appello, senza specificare in alcun modo gli elementi che avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione della concreta vicenda, da apprezzare nella sua complessività, che la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, non meritevole del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/10/2023.