Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta redazione degli atti di impugnazione, ribadendo un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi. Una mancata aderenza a questo requisito può portare a una declaratoria di inammissibilità dell’appello, con conseguenze significative per l’imputato. Vediamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso concreto di bancarotta fraudolenta.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna alla Dichiarazione di Inammissibilità
Il caso ha origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso, previsto dagli artt. 110 del Codice Penale e 216, comma 2, della Legge Fallimentare. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Roma, con una sentenza del 22 dicembre 2023, aveva dichiarato l’appello inammissibile. Questa decisione ha, di fatto, confermato la condanna, impedendo una revisione del merito della questione da parte del giudice di secondo grado.
Il Ricorso in Cassazione e la conferma dell’Inammissibilità dell’Appello
Non arrendendosi, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello. L’obiettivo era contestare la declaratoria di inammissibilità del precedente gravame. La Suprema Corte, però, ha ritenuto che anche questo ulteriore ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dell’unico motivo di ricorso presentato. I Giudici hanno stabilito che le argomentazioni (o ‘deduzioni’) avanzate erano ‘del tutto generiche e prive di specificità’. In altre parole, l’atto non conteneva una critica puntuale e circostanziata alla decisione della Corte d’Appello, limitandosi a lamentele vaghe che non permettevano un reale vaglio di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione, seppur sintetica, è estremamente chiara. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a una generica doglianza. Deve, al contrario, confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, indicando in modo preciso quali parti della motivazione siano errate e perché. La genericità dei motivi equivale alla loro assenza, rendendo l’impugnazione un mero atto formale privo della sostanza necessaria per attivare il giudizio di secondo o terzo grado. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da appelli pretestuosi o non adeguatamente argomentati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Dal punto di vista pratico, la condanna per bancarotta fraudolenta è diventata definitiva. Questo caso serve da monito per ogni operatore del diritto: la stesura di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. È indispensabile articolare critiche specifiche, pertinenti e ben argomentate contro la decisione che si intende contestare. In assenza di tale specificità, il rischio di una declaratoria di inammissibilità è estremamente concreto, precludendo ogni possibilità di riforma della sentenza.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’unico motivo di ricorso prospettava deduzioni del tutto generiche e prive di specificità riguardo alla precedente declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato originariamente condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dagli articoli 110 del Codice Penale e 216, comma 2, della Legge Fallimentare, riconducibile alla bancarotta fraudolenta in concorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CdRTF APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre, per hl tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ne ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello e ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 216, comma 2, L.F.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che si duole dell’intervenuta declaratoria di inammissibilità dell’appello, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive di specificità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024