Inammissibilità Appello: La Specificità dei Motivi è Cruciale
Quando si presenta un’impugnazione, la forma è sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità dell’appello in caso di motivi generici. Questo provvedimento sottolinea come non sia sufficiente elencare le proprie doglianze, ma sia necessario articolarle in modo specifico e dettagliato, come richiesto dall’art. 581 del Codice di Procedura Penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Verona per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e altro. L’imputato decideva di impugnare la sentenza di primo grado, presentando appello presso la Corte d’Appello di Venezia. Tuttavia, i giudici di secondo grado dichiaravano l’appello inammissibile a causa della sua ‘genericità’.
Non soddisfatto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla dichiarata inammissibilità. A suo dire, la Corte d’Appello aveva erroneamente applicato i parametri dell’art. 581 c.p.p., violando il suo diritto al contraddittorio.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità dell’Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno qualificato il ricorso come inammissibile perché, a sua volta, si limitava a una ‘mera enunciazione dei motivi, senza alcuna illustrazione o articolazione delle ragioni’.
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere della specificità dei motivi è un requisito imprescindibile per qualsiasi impugnazione. L’imputato non può limitarsi a contestare la decisione, ma deve indicare con precisione gli elementi fattuali e giuridici che sostengono le sue censure, permettendo così al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Cassazione si fonda sul dettato dell’art. 581, comma 1, lett. c) del Codice di Procedura Penale. Questa norma impone al ricorrente non solo di indicare i punti della sentenza che intende contestare, ma anche di specificare le ‘ragioni’ della sua critica. Ciò significa che, di fronte a una motivazione ‘ampia e logicamente corretta’ della sentenza impugnata, l’appellante ha l’onere di individuare gli elementi specifici che la rendono, a suo avviso, errata.
Nel caso specifico, l’appello era stato giudicato generico perché non offriva elementi concreti capaci di minare la coerenza logica della sentenza di primo grado. Il ricorso in Cassazione, a sua volta, non ha fatto altro che ripetere lo stesso errore, mancando di fornire argomentazioni specifiche contro la decisione della Corte d’Appello. La Corte ha quindi ribadito che un’impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un atto critico argomentato e puntuale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di appello richiede cura e precisione. È fondamentale non limitarsi a una critica generica della sentenza di primo grado, ma è necessario:
1. Identificare con precisione i passaggi della motivazione che si ritengono errati.
2. Articolare in modo chiaro le ragioni di diritto o di fatto che sostengono la critica.
3. Fornire al giudice dell’impugnazione tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza del gravame.
La conseguenza di un appello generico è drastica: l’inammissibilità, che non solo preclude l’esame nel merito ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva una mera enunciazione dei motivi, senza alcuna illustrazione o articolazione delle ragioni. Era quindi generico e non specifico, come richiesto dalla legge.
Cosa richiede l’articolo 581 del Codice di Procedura Penale per un’impugnazione valida?
L’art. 581 c.p.p. richiede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica dei punti della decisione che si contestano e delle ragioni della critica, indicando gli elementi concreti che sono alla base delle censure.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dalla Corte, a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51840 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51840 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ISOLA DELLA SCALA il 17/05/1972
avverso l’ordinanza del 29/12/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN. FATTO E DIRITTO .
La CORTE APPELLO di VENEZIA, con ordinanza in data 29/12/2017, dichiarava inammissibile per genericità l’appello proposto nell’interesse dell’imputato, confermando in tal modo la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 11/05/2015, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’appello, con violazione diritto al contraddittorio e dei parametri previsti nell’art. 581 CPP anteriormente alla riform cui alla legge n. 1032017.
Il ricorso è inammissibile perché contenente mera enunciazione dei motivi, senza alcuna illustrazione o articolazione delle ragioni.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, de specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propr sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019