Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’inammissibilità dell’appello è una delle insidie più temute nel processo penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 6525/2024) ci offre un’occasione preziosa per approfondire questo tema, ribadendo un principio fondamentale: i motivi di appello devono essere specifici e non meramente enunciativi. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello Generico
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Torino per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale. La difesa, nel tentativo di ribaltare la decisione, presentava appello, chiedendo tra le altre cose il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Tuttavia, la Corte di Appello di Torino dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? L’atto di appello era stato giudicato ‘aspecifico’, ovvero troppo generico. In particolare, la difesa si era limitata a elencare i parametri che il giudice avrebbe dovuto considerare, senza però spiegare nel dettaglio perché il ragionamento del Tribunale fosse errato o perché tali parametri fossero stati trascurati. Di fronte a questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità dell’Appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha pienamente condiviso la valutazione della Corte territoriale, confermando che il motivo di appello era effettivamente viziato da una ‘palese aspecificità’.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Specificità è Cruciale
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’appello non è un nuovo giudizio, ma una critica mirata alla decisione di primo grado. Pertanto, chi impugna ha l’onere di indicare con precisione quali parti della sentenza contesta e per quali specifiche ragioni giuridiche e fattuali ritiene che il primo giudice abbia sbagliato.
Nel caso in esame, limitarsi a elencare i criteri previsti dall’art. 131-bis c.p. (come la modalità della condotta o l’esiguità del danno) senza collegarli concretamente al caso e senza criticare puntualmente il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale, equivale a non formulare una vera e propria censura. Si tratta di un’enunciazione astratta che non permette al giudice dell’appello di comprendere dove risieda l’errore che si intende far valere. Questa mancanza di specificità rende il motivo di gravame inidoneo a innescare una nuova valutazione nel merito, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La stesura di un atto di appello richiede un lavoro di analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o elencare norme di legge. È indispensabile costruire un’argomentazione solida, che demolisca, punto per punto, le fondamenta della decisione di primo grado.
In conclusione, per evitare una declaratoria di inammissibilità dell’appello, è essenziale che ogni motivo di impugnazione sia specifico, pertinente e autosufficiente, illustrando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta di riforma della sentenza.
Perché il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello?
L’appello è stato dichiarato inammissibile per ‘aspecificità’, in quanto il motivo relativo alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto era meramente enunciativo dei parametri di legge, senza illustrare le ragioni per cui tali parametri sarebbero stati trascurati dal Tribunale.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’, confermando la decisione della Corte d’Appello. Ha ribadito che il motivo di appello era palesemente aspecifico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALL FALLOU nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di T che ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, l’appello avverso la sentenza del Tribunal Torino di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale identità o su qualità personali proprie o di altri;
Rilevato che il ricorso GLYPH con cui si contestano le ragioni che hanno condotto la Corte di appello alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per aspecificità quanto al ma proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato giacché, effettivamente, come ritenuto ed ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, il motivo appello sul punto era meramente enunciativo dei parametri che, secondo la parte, il Giudice d prime cure avrebbe dovuto valutare, senza, tuttavia, l’illustrazione delle ragioni per le qu parametri fossero stati trascurati dal ragionamento del Tribunale, con palese aspecificità motivo di gravame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.