Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa de plano il 9 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la sentenza emessa in data 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Modena con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e condannato alle pene di legge.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento con trasmissione degli atti alla Corte di Appello e articolando due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza della norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Osservava in particolare che la Corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’imputato de plano, senza fissare udienza e dunque con inosservanza del procedimento previsto dall’art. 127 primo, secondo e terzo comma cod. proc. pen., che prevede la fissazione dell’udienza in camera di consiglio e l’avviso alle parti almeno dieci giorni prima.
Deduceva che il procedimento de plano previsto dal nono comma del citato art. 127 per l’ipotesi di inammissibilità dell’atto introduttivo del procedime applicabile esclusivamente nei casi di vizi concernenti l’impugnabilità ogge e soggettiva del provvedimento, la titolarità del diritto di gravame, il dei termini di impugnazione e l’interesse ad impugnare, non anche nel caso cui di declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione nel della proponibilità dell’impugnazione, ciò che era avvenuto nel caso di spec quanto l’appello era stato dichiarato inammissibile per carenza di specifici correlazione tra l’impugnazione e la ratio decidendi.
Assumeva la difesa che una interpretazione del nono comma del citato art. 1 diversa da quella prospettata era in contrasto con il principio del contradd sancito dall’art. 111 secondo comma Cost..
2.2. GLYPH Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione, ne specie caratterizzata da travisamento e ignoranza del significato letteral argomentazioni addotte dalla difesa a confutazione della decisione Tribunale.
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto generica l’osservazio difesa che censurava la mancata considerazione unitaria delle dichiarazioni dalla parte offesa, osservazione che, al contrario, doveva ritenersi punt specifica in quanto evidenziava come le due versioni dei fatti fornite dalla offesa fossero fra loro compatibili poiché l’una non escludeva l’altra.
Inoltre il giudice di secondo grado non si era confrontato con le argomentaz difensive tese a evidenziare che nell’occorso l’imputato non aveva eserc alcuna violenza nei confronti della parte offesa, bensì soltanto una forza contenuta e comunque strettamente necessaria a vincere la ritrosia d vittima a prestare il proprio monopattino.
Infine la Corte territoriale aveva considerato generiche le argomentazioni s nell’atto di appello in relazione agli aumenti di pena applicato dal primo g per la continuazione, laddove tali argomentazioni in realtà facevano spec ed esplicito riferimento all’entità del danno cagionato.
Osservava conclusivamente la difesa che tutte le argomentazioni contenu nell’atto di appello avevano offerto al giudicante una lettura delle ri probatorie diversa da quella adottata dal primo giudice, lettura condivisibile o meno, non poteva in ogni caso essere considerata generi quindi inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato. Ed invero, secondo un orientamento largamente maggioritario, condiviso d questo Collegio, quella recata dall’art. 111 Cost e è una disposizione “di
principio”, non autonomamente precettiva e, come tale, necessita di una norma di legge che la declini, con la conseguenza che non è possibile dare spazio, attraverso essa, all’indicazione derogatoria contenuta nell’art. 127 cod. proc. pen.. Ragionando diversamente, ossia riconoscendo la natura immediatamente precettiva del principio del contraddittorio si aprirebbe la strada a un interpretati° abrogans del citato art. 127 nono comma cod. proc. pen.: ciò che nello specifico si risolverebbe sempre nella necessaria fissazione dell’udienza ex ad, 127 cod. proc. pen. e nell’esclusione di dichiarazioni di inammissibilità de plano pur a fronte di quanto stabilito, come regola generale, dal nono comma del citato art. 127 (Sez. 4, n. 8867 del 19/2/2020, Rv. 278605; Sez. 2, n. 24808 del 24/7/2020, Rv. 279553) 1 Q/44 1.4 infflp ·tAhlio 111,5aLe 24.1 Poiché non pare condivisibile tale approccio ermeneutico, deve nella specie ritenersi operante la regola della declaratoria di inammissibilità de plano dianzi enunciata, con conseguente insussistenza del vizio dedotto dal ricorrente.
2. Diversamente, è fondato il secondo motivo di ricorso.
Ed invero, il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione, con particolare riguardo al necessario confronto con la deduzione difensiva con la quale, con l’atto di appello, si chiede una valutazione unitaria delle dichiarazion rese dalla parte offesa prima nel corso delle indagini preliminari e successivamente in sede di indagini difensive, deduzione che la Corte territoriale ha ritenuto affetta da genericità, pur se con la stessa si argomenta in merito alla compatibilità fra le dette dichiarazioni sul rilievo che sarebb plausibile che nella concitazione del momento la parte offesa, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, non abbia riconosciuto l’imputato, rilievo con il quale i giudice di appello non si è confrontato.
Parimenti la Corte territoriale non si è confrontata con la deduzione difensiva secondo la quale nell’occorso non sarebbe stata esercitata una violenza nei confronti della parte offesa bensì solo una lieve forza, strettamente necessaria a vincere la ritrosia della parte offesa a prestare il monopattino, e ancora non si è confrontata con l’ulteriore doglianza difensiva relativa al trattamento sanzionatorio, concretatasi in riferimenti alla assunta lieve entità del pregiudizi cagionato con la condotta di resistenza in ragione del fatto che, nonostante la testata inferta dall’imputato, il vetro della vettura di servizio utilizzata agenti operanti non si era rotto.
In ragione delle rilevate lacune motivazionali l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di Appello d Bologna per il prosieguo. Così deciso il 13/06/2024