Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15272 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15272 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 03/03/1984
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 14/05/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del ProcAratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rin fio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissi ile per difetto di specificità l’atto di gravame avverso la sentenza del Tribl. nale di Palermo emessa in data 15 dicembre 2022, con la quale lo stesso ha r portato condanna a pena di giustizia per il reato di evasione.
Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione d legge processuale ed illogicità della motivazione, in ordine alla sussister za dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’atto d’appello.
La Corte ha ritenuto i motivi di appello manifestamente infondati e non invece aspecifici, e la motivazione si diffonde su una ampia premessa introduttiva e su profili di stretto merito.
Il Sostituto Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Vanno anzitutto richiamati i principi di diritto affermati da Se. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017), COGNOME, Rv. 268822 – 01, seco – do cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per diletto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enun :iati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto r fondamento della decisione impugnata. Fermo restando che tale or ere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla sp cificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugi iato, la specificità estrinseca del motivo presuppone che esso sia basato su arcomenti strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.
Tale connotazione di specificità è richiesta sia per i motivi in fat o, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, sii per i
motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violi zioni di legge sostanziale e processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza r el caso concreto.
Tanto premesso, deve tuttavia considerarsi che, nel medesimo arresto nomofilattico, le Sezioni Unite hanno ritenuto essere estranea al ‘ambito concettuale della inammissibilità dell’appello la valutazione di m lnifesta infondatezza delle questioni devolute, la quale implica un apprezzamE nto nel merito dei motivi dedotti.
In ciò, il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi differisce da quello del giudizio di legittimità – in simmetria con il diverso ambito cognitivo dei due giudizi impugnatori – e da quello dell’appello civile.
Si è affermato, al riguardo, che il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 1A3, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi dife:tino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affro – itino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, e non invece quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazional e della sentenza impugnata (Sez. 5, 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859 – 01 e, in termini analoghi Sez. 4 n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 – 01, che, in applicazione del principio, rilevandone la contraddittorietà, ha annu lato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l’appe lo per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di rifornì a della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammiss bili).
Sempre le Sezioni Unite COGNOME hanno escluso che possa essere c ausa di inammissibilità dell’appello, rilevata in limine litis, la riproposizione di q l estioni già dedotte e risolte in prima istanza e congruamente disattese da primo giudice.
Venendo al caso in esame, l’atto di appello presentato nell’intel esse di Arusa – cui il Collegio ha accesso, essendo stata dedotta una questione d natura processuale, come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policas :ro, Rv. 220092-01 – è incentrato su un unico motivo, relativo al r lancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Sono individuate dall’appellante le ragioni del dedotto profilo di ten Jità del fatto sotto il profilo oggettivo delle modalità della condotta in add :bit° evasione dagli arresti domiciliari sostanziatasi in un breve allontanamen .o dalla abitazione ove lo stesso era ristretto – e della esiguità del pericolo avuto
riguardo alla episodicità del fatto ed ai motivi dell’allontanamento, effetti ato per recarsi presso l’ospedale in seguito a malore (come dall’Arusa riferito).
Si tratta di argomentazioni che hanno un contenuto sufficientemente articolato e specifico, che si confrontano con le ragioni della ccndanna impugnata.
Di contro, a fronte di tali deduzioni, la motivazione della Corte di appello non appare perspicua nell’individuare le ragioni che l’hanno indotta a riti nere la aspecificità del gravame.
Dopo avere ripercorso i passaggi argomentativi delle ridette Sez. U 3altelli, la Corte di merito ha ritenuto che l’appellante si sia limitato a dissen:ire dal percorso argomentativo del primo Giudice, reiterando deduzioni già formi late, e che, di contro, il Tribunale abbia compiutamente argomentato la non appl cabilità della causa di non punibilità legata alla minima offensività del fatto evide Iziando che l’imputato, non avendo fatto ritorno nella abitazione ove era i istretto nonostante i solleciti del padre (che lo aveva reso edotto del controllo n atto) avesse costretto gli operanti, dapprima ad attenderne il rientro press ) detta abitazione e, di seguito, a portarsi presso l’ospedale, ove egli era giunto successivamente agli stessi operanti; e ha valutato, da ultimo, inconfei ente la dedotta compatibilità con tale tempistica del tragitto che Arusa aveva peri orso, a piedi, dal luogo di esecuzione degli arresti al nosocomio, anche perc lé non suffragata da concrete allegazioni.
La sentenza impugnata è giunta, dunque, alla conclusioni della inammissibilità del gravame non già per il difetto di correlazione dei rilie i criti articolati dalla difesa con la motivazione della sentenza di primo g ado in relazione al punto censurato, bensì per la ritenuta non fondatezza di tali n ievi, in quanto inidonei a configurare i presupposti della causa di non punibilità ilivocata e, oltre tutto, non suffragati da idoneo riscontro dimostrativo.
5. Alla luce dei principi affermati dalla sentenza COGNOME si impo le, per conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al i ledotto profilo della applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo liudizio sul punto e per le conseguenti determinazioni ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’ai t. 131- bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione dell3 Corte
di appello di Palermo.
Così deciso l’ 8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presi