Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6287 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELILLI il 24/03/1972
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, in persona dell’avv.to NOME COGNOME che, in via principale ha chiesto rinvio della udienza per mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. alla difesa e in ogni caso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 lett.d) e 591 cod. proc. pen., dell’atto di appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in luogo destinato a privata dimora, con violenza sulle cose, ai sensi degli artt.56, 624 bis, 625 comma 1, n.2 cod.pen., per essersi introdotto all’interno di un’area recintata destinata a cantiere e avere compiuto atti idonei diretti in modo inequivocabile a impossessarsi di una nnotopala, e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900 di multa.
Assume il giudice distrettuale, quanto ai motivi di impugnazione articolati dal ricorrente, che gli stessi si presentavano generici e non si confrontavano con le ragioni del riconoscimento della responsabilità del prevenuto, limitandosi a richiamare prospettazioni difensive adeguatamente esaminate e congruamente disattese dal primo giudice.
La parte ricorrente deduce violazione di legge processuale per erronea applicazione della legge, rilevando che la impugnazione proposta risultava connotata di adeguata specificità sia in fatto che in diritto, laddove denunciava una apodittica enunciazione della responsabilità del prevenuto e, in particolare delle ragioni per cui era stata riconosciuta la circostanza aggravante della violenza sulle cose, atteso che i testimoni escussi avevano escluso che il cancello di ingresso fosse stato forzato.
3.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la impugnazione in appello aveva evidenziato che la pena era stata determinata in termini incongrui e irragionevoli, atteso che non era stato specificamente indicata la misura della riduzione per i reato tentato e, pure aderendo ad un criterio sintetico, la stessa era partita da un valore di molto superiore al minimo edittale senza alcuna motivazione. Assume infine che il metro di giudizio applicato dalla Corte di Appello di Messina si presentava troppo rigido e non conforme all’interpretazione fornita all’art.581 cod.proc.pen. dal giudice di legittimità, che aveva escluso i profili di inammissibilità della impugnazione in presenza di motivi che deducevano questioni già prospettate e disattese dal giudice di primo grado, non essendo compreso nell’alveo dell’art.581 cod.proc.pen. il sindacato su profili di manifesta infondatezza del gravame.
RITENUTO IN DIRITTO
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano fondati laddove nelle doglianze sviluppate con l’atto di appello risultano adeguatamente sviluppati
profili di contestazione nei confronti della decisione impugnata, evidenziando in più punti le ragioni di fatto e i motivi di diritto a sostegno della impugnazione, mentre, al contrario, la motivazione della ordinanza del giudice distrettuale non fornisce adeguata contezza dei profili di inammissibilità riconosciuti, se non attraverso il ricorso a indici non conformi ai principi sviluppati in proposito dal giudice di legittimità.
3.1 Sotto un primo profilo va infatti evidenziato come l’onere argomentativo a sostegno dei motivi di gravame sia direttamente proporzionato alla completezza e alla specificità degli argomenti, spesi nella motivazione della sentenza impugnata, sul punto che ha poi formato oggetto di impugnazione. Invero l’oggetto della verifica di ammissibilità della impugnazione deve risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dissenso espresso rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato (sez.U, 27,10,2016, COGNOME, Rv. 268822). A fronte di una motivazione del Tribunale di Messina estremamente sintetica e, in parte assertiva quanto alla circostanza aggravante riconosciuta, il dissenso è stato puntualmente espresso nei motivi di impugnazione in appello con i quali il COCO ha richiamato, a sostegno della richiesta di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, le dichiarazioni di alcuni testi che avrebbero escluso la intervenuta forzatura del cancello di accesso al cantiere e, a sostegno della richiesta della rimodulazione del trattamento sanzionatorio, rileva l’estrema laconicità della sentenza di primo grado sulle modalità di calcolo della pena base, che era stata indicata al netto della diminuzione per il tentativo, mediante un generico richiamo ai criteri direttivi di cui all’art.133 cod.pen., a fronte di misura di gran lunga superiore al minimo edittale
Appare pertanto evidente come la Corte di Appello, lungi dall’esprimere un giudizio di inammissibilità del ricorso per mancata correlazione delle doglianze sviluppate nell’atto di impugnazione con il contenuto della sentenza impugnata e di critica con gli argomenti ivi indicati, abbia finito per anticipare un giudizio di manifesta infondatezza delle censure difensive, ma tale ipotesi è estranea all’ambito di applicazione della pronuncia di inammissibilità di cui ai sensi dell’art.591 II comma cod.proc.pen. (sez.3, n.12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv.275841; sez.2, n.51531 del 19/11/2019, COGNOME, Rv.277811).
4. In conclusione deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Così deciso in Roma il 20.11.2024