Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Novara il 15/06/1966
avverso la ordinanza del 24/09/2024 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglinnento del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 settembre 2024 la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 417 euro di multa per il reato di truffa.
Riteneva la Corte territoriale che l’impugnazione fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 581 dello stesso codice, avuto riguardo al profilo della specificità estrinseca, requisito che “deve intendersi soddisfatto soltanto là dove, ad un tempo, gli argomenti del provvedimento impugnato (fondati o meno che siano) vengano contrastati, e l’atto di gravame esponga le (proprie) ragioni (da apprezzare con valutazione di merito, una volta superato il filtro di ammissibilità) che avrebbero dovuto sostenere la diversa statuizione invocata”.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte di merito ritenuto inammissibili i due motivi di appello, relativi il primo all’affermazione di responsabilità e il secondo all’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato di cui qui si tratta e quelli giudicati in altro processo, definitosi con sentenza n. 111/2019 emessa dal Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile.
Deduce il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, nell’atto di appello la difesa aveva specificamente censurato le argomentazioni in ragione delle quali il primo Giudice aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato e aveva poi disatteso la richiesta subordinata di determinare la pena previo riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto dei due diversi processi.
La Corte d’appello, di fatto, ha esaminato e illegittimamente valutato nel merito l’atto di gravame, in assenza di alcun contraddittorio con la difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’ordinanza impugnata ha richiamato il principio affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza COGNOME (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 01), secondo il quale l’appello, al pari del ricorso per cassazione, «è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di f o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata», principio poi recepito dal legislatore che, con il decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150, ha introdotto il comma 1-bis all’interno dell’articolo 581 del codice di rito, prevedendo la inammissibilità dell’appello «per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i
rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espress provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».
Nel contempo, però, la sentenza COGNOME ha rimarcato che «il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione. Dunque, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza dì motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca».
Anche di recente è stato ribadito che il giudice d’appello può dichiarare la inammissibilità dell’appello solo quando i motivi «difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchino pertanto di genericità interna all’atto o esterna al medesimo) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l’apparato motivazionale» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978, in un caso in cui la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l’appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili. In senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 295 del 13/12/2024, dep. 2025, COGNOME).
3. Alla luce di questo principio il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore generale, secondo il quale nel caso di specie “la dichiarazione di inammissibilità non appare giustificata, risolvendosi sostanzialmente in una valutazione sulla infondatezza delle doglianze introdotte con l’atto di impugnazione” sia in punto di responsabilità (considerato che con il gravame erano state contestate, anche se implicitamente, l’affidabilità della individuazione fotografica nonché il ruolo attivo svolto dall’imputato, pacificamente in compagnia di un’altra persona) sia, soprattutto, in punto di riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato di cui si tratta e altri reati giudicati Tribunale di Conno con sentenza n. 111/2019, divenuta irrevocabile.
Su questo secondo punto il primo giudice si era limitato ad escludere l’unicità del disegno criminoso in quanto “i fatti contestati nei due procedimenti molto distanti nel tempo” (senza peraltro precisare la distanza temporale) e che “anche le utenze telefoniche utilizzate differenti così come i documenti di identità”.
Con il terzo motivo di appello (pagg. 4-5), la difesa, dopo avere riportato la suddetta motivazione del Tribunale, ha dedotto che “la medesima distanza cronologica tra i fatti non è l’unico elemento da dover prendere in considerazione ai fini della riconducibilità delle condotte al medesimo disegno criminoso”, richiamando sul punto giurisprudenza di merito.
Ha poi sostenuto l’appellante che nel caso di specie sussistevano “numerosi elementi in comune tra le due condotte”, integranti reati di truffa, considerato che l’imputato aveva in entrambi i casi “contattato il venditore per un’inserzione pubblicata sul sito subito.it , concordato un appuntamento, mostrato una carta d’identità falsa e pagato con assegno bancario falso”.
Si tratta di deduzioni che astrattamente ben potevano e potrebbero essere ritenute infondate (o manifestamente infondate) dal Giudice di appello, se considerate inidonee a contrastare la valutazione del Tribunale, ma che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto prive del requisito di specificità.
Non è decorso il tempo necessario a prescrivere in quanto il reato è stato consumato il 5 aprile 2017 ed è stata applicata la recidiva reiterata, cosicché, considerati anche i quattordici giorni di sospensione nel primo grado di giudizio, la prescrizione maturerà il 19 aprile 2027 (artt. 157, primo comnna, e 161, secondo comnna, cod. pen.).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 12/02/2025.