Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35201 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a (COLOMBIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 della Corte d’appello di Bologna Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2024 di condanna in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen..
COGNOME era stato condannato in primo grado per essersi impossessato di un soffiatore, di un tubo di aspirazione e di un kit, custoditi nella cantina di un condominio, a disposizione di tutti i condomini.
Con l’atto di impugnazione il ricorrente aveva contestato la qualificazione giuridica della condotta come furto in abitazione.
2.Avverso l’ordinanza COGNOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. Secondo il difensore la Corte, con l’ordinanza in esame, non si sarebbe limitata a sancire l’inammissibilità dell’appello, ma sarebbe entrata nel merito del motivo, confrontandosi e contestando le argomentazioni difensive. L’inammissibilità della impugnazione è configurabile solo nell’ipotesi in cui i motivi non siano validamente argomentati e non si confrontino con la motivazione della sentenza e non già nel caso, quale quello in esame, in cui siano manifestamente infondati. La Corte avrebbe operato un mero copia e incolla della motivazione della sentenza di primo grado, ignorando l’orientamento riportato nell’atto di impugnazione, secondo il quale il furto in abitazione può configurarsi solo quando il luogo ove viene commesso il reato sia non occasionalmente utilizzato per atti della vita privata, sia chiuso al pubblico e non accessibile a terzi: a tale argomento difensivo, nulla la Corte di appello ha opposto.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto il motivo è aspecifico.
L’art. 591 cod. proc. pen. prevede al comma 1, fra le cause di inammissibilità della impugnazione anche la mancata osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen.; al successivo comma 2 statuisce che in tali casi il giudice della impugnazione anche di ufficio dichiara l’inammissibilità con ordinanza e dispone la esecuzione del provvedimento impugnato.
2.2..L ‘art. 581 cod. proc. pen. nella versione introdotta dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103,, nel disciplinare i requisiti di forma dell’impugnazione, ne condiziona l’ammissibilità all’indicazione, per quanto
concerne i motivi, RAGIONE_SOCIALE “ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta” ( lett. d). Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità si è sostenuto che la ratio sottesa alle preclusioni fissate dal legislatore risiede nell’esigenza di perimetrare l’esatto tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatoria consentendo, da un canto, al giudice di individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti e al contempo agli eventuali controinteressati di resistere alla portata demolitoria dell’eventuale accoglimento della domanda di gravame. Il requisito della specificità, dunque, deve ritenersi integrato con l’indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, RAGIONE_SOCIALE ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice, che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico. Così come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il ” decisum ” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte: egli deve contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti e, quand’anche reiteri le richieste svolte in primo grado, deve confrontarsi le considerazioni ivi contenute, dando conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Occorre, in altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.
Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni. In considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, hanno affermato che deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile –
la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.
E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, che, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, non è richiesto che si diffonda in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, COGNOME, RV. 275841).
Tali principi sono stati trasfusi nella previsione di cui al comma 1 bis dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, a norma del quale l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando per ogni richiesta non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
4.Nel caso di specie, la Corte di appello di Bologna, dopo che COGNOME nell’atto di impugnazione aveva chiesto la riqualificazione nel reato di furto semplice, ribadendo che l’accesso al condominio non era stato carpito con inganno, bensì era stato casuale, e aveva contestato che la cantina potesse essere qualificato come luogo di privata dimora, ha rilevato che il motivo era aspecifico in quanto non si era confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado che, invece, aveva dato atto come l’imputato fosse entrato nel palazzo, approfittando del fatto che il portone era aperto, senza il consenso dei condomini e al fine di commettere il furto.
4.1. Invero la valutazione operata dalla Corte di appello di aspecificità estrinseca ed intrinseca del ricorso non si presta a censure: i giudici hanno dato atto che il ricorrente non si era confrontato con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ma si era limitato ad opporre ad esso una diversa ricostruzione, senza, tuttavia, addurre in forma puntuale i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.
Il motivo di ricorso, di contro, è esso stesso aspecifico, in quanto, nel rappresentare la non configurabilità del furto in abitazione, articola una doglianza astratta e generica, non sorretta dall’indicazione puntuale e specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni
ad essa sottese, in violazione dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, cit.. In altri termini, il ricorrente contesta che la cantina possa essere qualificato come luogo di privata dimora o pertinenza di essa, senza, tuttavia, articolare la censura in modo compiuto, attraverso l’ esplicitazione dei passaggi argomentativi che orientino per la tesi invocata.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso il 2 ottobre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere