Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13311 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui 02ei61n) nato in BRASILE il 20/05/1986
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 della Corte d’appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 16 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che l’aveva condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di furto tentato, all’interno di un supermercato.
La Corte di appello ha ritenuto che l’ unico motivo di censura, con cui la difesa aveva richiesto l’assoluzione dell’assistito ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p. adducendo l’inidoneità del tentativo di impossessamento attuato dal prevenuto ad integrare il reato contestato e l’inoffensività della condotta, fosse generico non
avendo spiegato la ragione per la quale la stessa, sostanziatasi nella sottrazione del bene, potesse essere ritenuta “priva di astratta determinabilità causale nell produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mez;i1 usato”.
2.L’imputato COGNOME Francesco LuigiCOGNOME per il tramite del proprio difensore, ha propo ricorso per cassazione.
2.1. Con unico motivo denuncia vizio di violazione di legge e di inidoneità motivazione, in ordine agli artt. art. 591, comma 1, e 581 cod.proc.pen.
Si duole, in particolare, che la Corte distrettuale non abbia effettuato alcu sull’atto di appello, entrando nel merito e contestando le argomentazioni difenshm, valutazioni discrezionali.
Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiara l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’appello, secondo l’ insegnamento delle Sezioni Unite, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, al pari del ricorso per cassazione, quando non ris esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fa diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale olie di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specif con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Se2. Jn. n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, COGNOME, Rv. 268822).
Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l’appello c non contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fat sorreggono ogni richiesta, essendosi considerato che la specificità dei motivi e essere valutata alla luce della funzione dell’impugnazione, pur con minore lib rispetto al giudizio di legittimità, non potendo comportare la sostanziale elision requisiti indicati dall’art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015 264686) ed essendo ineludibile che i motivi di appello, seppur valutati alla luce principio del “favor impugnationis”, debbano contrapporre alle ragioni poste fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinen a quelli considerati dal primo giudice. Era, quindi, ritenuta non sufficiente una confutazione del decisum del primo giudice, affidata a considerazioni generici: , ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, COGNOME, Rv. 261650).
I superiori insegnamenti sono stati anche recepiti nella nuova formulaz one dell’art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 1, co. 55, della leg – ,w 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) che prevede, a pena, appunt n ), di inammissibilità, che, nell’atto di gravame, l’appellante indichi, con enuncié . iz one specifica, i capi ed i punti della decisione che intendepynare (oltre che i suoi · estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell appello, ed i motivi ir ‘I3 e diritto che sostengono tali richieste.
Anche più recentemente questa Corte ha ribadito che il giudice d’appello, a sec;luito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n, .03, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difetti di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affront n) la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Cal’USO Rv. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, COGNOME, Rv. 273778)
2.Nella fattispecie in esame, dall’esame degli atti, consentito in ragione della i iatura del vizio denunciato, l’appello proposto nell’interesse del COGNOME, quanto al motiv ,:) sulla responsabilità, è stato ritenuto affetto da inammissibilità intrinseca, essendosi la difesa limitata a formule di stile. La motivazione espressa dalla Corte di appello non appare censurabile in questa sede risultando, invero, il gravame interposto dalla difesa, rkpetto alla sentenza di primo grado, affidato ad argomentazioni astratte e privo di deduzioni specifiche relativamente agli argomenti in fatto ed in diritto posti a fondarn€ n 😮 del giudizio di condanna, legati alla ricostruzione delle circostanze spazio-temporali n cui la condotta di furto si era manifestata e che avevano fatto ritenere superata la salina di punibilità del tentativo rispetto alla condotta contestata.
3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorsp con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2025
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CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE