Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22530 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Napoli, 23/06/1990, difeso dall’avv NOME COGNOME avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Napoli
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibil
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibi l’appello interposto avverso la sentenza del 10 novembre 2022 del Tribunale di Napoli in composizione monocratica che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 31, 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto, sottoposto alla misura di prevenzio della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non aveva ottemperato all’obbligo di versare cauzione entro il termine previsto dal provvedimento.
All’esito del giudizio di primo grado, sulla base del verbale in data 6 aprile sottoscritto personalmente da NOME COGNOME, è risultata l’intervenuta applicazione, nei confront dell’imputato, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni ed il correl obbligo di versare la cauzione di duemila Euro entro il termine di quindici giorni dalla notifi decreto; era inoltre emerso che egli non avesse ottemperato al versamento della cauzione, senza addurre alcuna giustificazione (cfr. informativa dell’Ufficio misure di prevenzione), né av richiesto, al fine di adempiere, la rateizzazione dell’importo. Era stata pertanto ravvis sussistenza del reato contestato ed irrogata la pena di sei mesi di arresto.
Con l’atto di appello, si è richiesta, in principalità, l’assoluzione dell’imputato da ascritto e, in subordine, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la riduzi della pena.
La Corte di appello ha giudicato l’impugnazione inammissibile, ai sensi degli artt. 60 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
I motivi di doglianza sono stati giudicati affetti da genericità, ancor più alla l rinnovato art. 581 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 2022, che richiede, quale requisito a pena di ammissibilità dell’impugnazione, che sia dat specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni ri
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difens fiducia dell’imputato.
2.1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta «Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di dec violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581, com lett. c) e 591 cod. proc. pen.».
Il ricorrente, dolendosi della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla C territoriale, sostiene che l’atto di appello conterrebbe l’indicazione, in fatto e in dir precise ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, avendo provveduto a censurare, nell’avanzare richiesta assolutoria, il verdetto di condanna di primo grado. In proposito, aveva inteso dolersi dell’affermazione di responsabilità nei confronti dell’imputato, c ravvisata dal giudice di prime cure che, pur sollecitato ad acquisire elementi giustificativ della materiale impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere al versamento della cauzione, aveva omesso tale indagine.
In sede di appello, era stata inoltre mossa censura all’argomento, impiegato dal giudic di primo grado, secondo cui la possibilità di adempiere al versamento della cauzione poteva anche farsi discendere dai precedenti per il reato di cessione di stupefacenti, fonte di guadag indicativa di una potenziale solvibilità dell’imputato.
Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena, il ricorrente adduce che siano stati specificamente individuati il capo punto della sentenza investiti della doglianza, evocando, al riguardo, i principi giurisprude sottesi alla doppia valutabilità, ai fini della commisurazione della pena e della concessione attenuanti generiche, degli elementi in tale prospettiva favorevoli all’imputato.
Così, si è censurato non solo «il ragionamento probatorio effettuato dal giudice di prime cure (…), ma anche una valutazione in merito alla concessione delle attenuanti generiche e p l’effetto della richiesta concessione di giungere ad una riduzione della pena», concludendo con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria d inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
Con atto di appello, la Corte territoriale è stata investita dell’impugnazione in rela ai capi della decisione afferenti alla responsabilità dell’imputato, alla concessione circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
2.1. Con riferimento al motivo di doglianza relativo alla richiesta di assoluzione, la di testualmente, argomenta nei seguenti termini la domanda di sovvertimento del giudizio di responsabilità formulato all’esito del dibattimento di primo grado: «(…) il giudice pecca di eccessivo semplicismo per avere pedissequamente seguito assunti di accusa (….) inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori (….) si è lasciato fuorviare dal comp conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienza che influiscono negativamente e rendono la decisione censurabile (…) non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo (….) a discapito del criterio dell’obiettività e de giustizia (….) è giunto alla condanna sulla base della sola documentazione presente in atti, q senza una vera e propria cross examination (…) ha ritenuto NOME responsabile (…) su di un solo elemento fattuale, ovvero l’avere omesso di pagare la cauzione di Euro duemila, entro 15 giorni perché sottoposto alla misura di prevenzione notificatagli il 05/10/2019 e sottoposto in d 06/04/2020, ritenendo tale circostanza di per sé sufficiente a configurare la responsabili capo all’imputato (…) il tema probatorio si è limitato solo sull’inadempimento, omettendo sollecitato, di indagare per acquisite elementi dai quali risultasse la materiale impossibi adempiere (…)».
.Prosegue la doglianza addotta davanti alla Corte di appello, osservando che «(…) la deduzione effettuata dal giudice in ordine alla possibilità di adempimento, in considerazione
numerosissimi precedenti per spaccio di sostanza stupefacente (…) va censurato (…) non sol perché apodittico in ordine alla presunta capacità di guadagno, ma anche in relazione all possibilità di pagamento della cauzione».
La Corte territoriale, di fronte a tali censure, ne ha valutato la manifesta gener risultando le medesime avulse dal tessuto motivazionale ed argomentativo articolato in seno alla decisione di primo grado e, correttamente, ha ritenuto inammissibile il primo motivo di doglianz
In proposito, è sufficiente osservare che gli argomenti posti a fondamento dell affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado – che, come si è accennato nel Ritenuto in fatto, afferiscono alla avvenuta sottoposizione di Bruno alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune d residenza, per la durata di due anni ed imposizione del versamento alla Cassa delle ammende, a titolo di cauzione, della somma di euro duemila nel termine di 15 giorni dalla comunicazion del decreto – sottolineano l’omesso versamento della somma stabilita, nonostante la piena conoscenza del provvedimento in capo all’interessato, il quale aveva ricevuto a mani proprie l notifica del decreto, del cui contenuto era reso edotto.
.A fronte, pertanto, della piena conoscenza dell’obbligo di versare la cauzione e d successivo inadempimento, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza degli elementi, oggettivo soggettivo, costitutivi del reato, atteso che «egli sottoscriveva il verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione, e, ben conoscendo l’obbligo a lui imposto, non vi ottemperava, né chiedeva in alcun modo la rateizzazione della somma dovuta», altresì evidenziando che non era emersa alcuna prova in relazione allo stato di indigenza dell’imputato stesso.
Alla luce del contenuto dell’atto di appello, riportato al precedente § 2.1, per qu riguarda l’omessa indagine in ordine alla impossibilità di adempiere da parte dell’imputato è st correttamente giudicata generica la doglianza in punto responsabilità, atteso che l’appellan non si è confrontato con la motivazione di primo grado, nella parte in cui essa osserva che «(. dagli atti non emerge alcuna prova in relazione allo stato effettivo di indigenza in cui v Bruno, non essendo tale stato provato attraverso la produzione di documentazione a sostegno».
In tale prospettiva, appare privo di rilievo che il Tribunale abbia fatto altresì rife nel prendere atto dell’omesso versamento della cauzione di euro duemila da parte del sottoposto, al fatto che si trattasse di somma non particolarmente ingente, anche alla luce dei numerosissim precedenti penali per violazione della disciplina sugli stupefacenti e della provvista che, i ne sarebbe derivata, osservazione che si rivela inidonea ad inficiare il tessuto motivazionale d decisione, fondato sull’assenza di allegazioni indicative di un effettivo stato di indigenza i al sottoposto.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha giudicato inammissibile il motivo gravame, alla luce dell’omessa puntuale critica circa la mancata allegazione, da part
dell’imputato, di elementi a supporto della sua proclamata indigenza, rilievo dal quale t precipuo fondamento l’affermazione di responsabilità per il reato.
2.2. Ciò premesso, è dunque infondato il ricorso, che, adducendo la specificità dell doglianze proposte con l’atto di appello, si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, let cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che, con l’interposto gravame, «si precisava che, in relazione alla responsabilità, andava valutata l’incertezza dello scrutinio istruttorio, invocando, nel mer principio del favor rei», proseguendo (pag. 5, ultimo capoverso del ricorso) con l’evocare il tema della riduzione della pena e richiamando, nelle successive pagine, una serie di precedent giurisprudenziali in tema di forma dell’impugnazione. Tutto ciò, trascurando ogni raffronto t principi richiamati ed il caso oggetto di giudizio ed evocando, ancora una volta, conc genericamente formulati, come si evince dalla petizione di principio secondo cui «Nel caso in esame, è indubbio che i motivi rappresentanti hanno la capacità e la forza di manifestare rappresentare e sottolineare l’errore, che sia fondato o meno, commesso dal Giudice di prime cure»..
È evidente che, a fronte della chiara motivazione posta a fondamento della decisione di appello, di cui si è dato ampio conto, la doglianza avverso tale decisione non colga nel segno.
Invero, la decisione di secondo grado è coerente con il dettato normativo e con la lettur giurisprudenziale del medesimo, alla luce dei quali si impone una critica puntuale, serrata argomentata alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, pena l’inammissibilità dell’impugnazione, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimit nella sua più autorevole composizione: «L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamen decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte provvedimento impugnato.» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 26882201).
Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso.
Analogamente, deve ritenersi con riferimento alla doglianza afferente alla misura dell pena irrogata.
·Con l’appello, ci si duole della mancata irrogazione della pena minima, mentre risult contrariamente a quanto affermato, che la sanzione è stata fissata dal Tribunale nel minimo edittale, pari a sei mesi di arresto.
Ciò premesso, la Corte territoriale ha ritenuto affetto da genericità il motivo c richiamo alla elaborazione, in tema di sanzione penale, delle teorie di matrice liber assumendo, alla luce di principi in tema di impugnazione in appello, che la doglianza trascurav di confrontarsi con la fattispecie oggetto di decisione.
‘Testualmente, l’atto di appello così recita: «(…) la pena …vada sensibilmente ridotta per la modesta entità delle conseguenze del reato», argomentare che, all’evidenza, si rivela apodittico, come altrettanto generico è stato valutato il richiamo agli artt. 27 Cost., 133, 62 pen., alla finalità rieducativa della pena, alla sua necessaria personalizzazione, avendo affermazioni obliterato ogni riferimento al contenuto della decisione impugnata, con la quale, ripete,’ era stata peraltro inflitta la pena edittale minima.
Alla luce di quanto esposto, non coglie nel segno il motivo di ricorso con il quale si lame la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581, 1, lett. c) e 591 cod. proc. pen., laddove, rammentando (pag. 5, ultimo capoverso, pag. 6 d ricorso’) che «in merito alla richiesta di riduzione della pena si evidenziava che non vi e proporzione tra la pena irrogata e il fatto reato», ancora una volta non si confronta con il tessuto motivazionale della decisione di appello, nella parte in cui, preso atto della inflizione dell nel minimo edittale, affronta le doglianze afferenti alla determinazione della sanzione, riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Ciò chiarito, con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuan generiche, giustificata dal Tribunale alla luce dei «numerosi e d allarmanti precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato», l’appellante, accanto ad una serie di considerazioni, ancora una volta, prive di specificità in relazione al caso in decisione, osserva, con affermazioni artic reiterate alle pagg. 2, 3 dell’atto di appello, che, nel caso concreto, esse avrebbero dovuto ess riconosciute, alla luce della necessità di «adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto, considerato anche la modesta entità delle conseguenze ridotte del reato, e, quindi, della stessa gravità del danno (…) non generante un particolare disv sociale», trattandosi di «circostanze (…) applicabili anche in presenza di un solo v attenuante (..)».
Anche tale motivo di doglianza è stato ritenuto inammissibile dalla Corte territori argomentando che «il giudice di prime cure ha proceduto a valutare le situazioni fattua rilevando come la cauzione era contenuta in euro 2.000,00, che neppure era stata chiesta rateizzazione, e che la portata ed il numero dei precedenti di cui è gravato Bruno hanno correttamente – indotto ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche».
Il motivo di appello, come sopra riportato, si rivela così incapace di confrontarsi co motivazione del Tribunale, la quale, nel negare l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., ha richiamato, in senso ostativo, portata e numero dei precedenti penali a carico dell’imputa profilo motivazionale su cui l’appellante non ha speso alcuna considerazione.
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Alla luce di quanto esposto, il ricorso risulta, anche sotto tale angolazione, infond atteso che l’impugnazione, nel rammentare che, con il relativo motivo di appello, si censura
«la valutazione in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l’eff giungere ad una riduzione della pena»,
rivela, anche in sede di legittimità, la relativa carenza d supporto argomentativo, non colmato dai successivi richiami al precetto normativo (pag. 8 de
ricorso), arricchiti da digressioni dottrinali e giurisprudenziali (pagg. 9, 1. 11) di generale.
.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le s
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/05/2025