Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea l’Esigenza di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un importante chiarimento sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione, confermando che la semplice proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti, senza un solido ancoraggio probatorio, conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare ricorsi meramente dilatori.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il delitto di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione del primo giudice, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello competente dichiarava il gravame inammissibile. La ragione di tale decisione risiedeva nella natura dei motivi presentati: secondo i giudici di secondo grado, la difesa si era limitata a prospettare una versione dei fatti diversa da quella accertata in primo grado, ma in modo puramente congetturale. Mancava, infatti, un confronto critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e, soprattutto, l’allegazione di specifiche emergenze processuali a sostegno della tesi difensiva. Non soddisfatto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso la valutazione della Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione, infatti, si limitava a rivendicare la specificità dei motivi d’appello originari, senza però sanare le lacune che avevano portato alla prima declaratoria di inammissibilità. In altre parole, la difesa non ha fornito alcun elemento concreto o sostegno probatorio per l’ipotesi alternativa avanzata, rendendo il ricorso privo di fondamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità dell’Appello
Il cuore della decisione risiede nel principio della specificità dei motivi di impugnazione. La Corte ha ribadito che un appello, per essere ammissibile, non può consistere in una generica critica alla sentenza di primo grado o nella mera esposizione di una tesi alternativa. È necessario che l’appellante si confronti analiticamente con la motivazione del giudice, evidenziando in modo puntuale gli errori di fatto o di diritto che, a suo avviso, la inficiano. Proporre una ricostruzione dei fatti differente è legittimo, ma solo se questa è supportata da precisi elementi probatori emersi nel corso del processo (le cosiddette ’emergenze processuali’). In assenza di questo sostegno, la tesi difensiva rimane una mera congettura, incapace di scalfire la solidità logico-giuridica della sentenza di condanna. La Corte ha sottolineato come l’appello mancasse di un ‘confronto critico puntuale’ con gli argomenti del primo giudice, requisito essenziale per superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del diritto processuale penale: chi impugna una sentenza ha l’onere di farlo in modo specifico e argomentato. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma occorre costruire una critica strutturata, basata su elementi concreti e verificabili presenti negli atti processuali. La decisione serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione, evidenziando come la mancanza di concretezza e di un dialogo critico con la decisione impugnata porti non solo al rigetto del ricorso, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, infatti, deriva dalla constatazione che non vi è ‘assenza di colpa’ da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Perché l’appello è stato originariamente dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a presentare una ricostruzione alternativa dei fatti puramente congetturale, non supportata dall’allegazione di specifiche prove processuali e senza un confronto critico e puntuale con le motivazioni della sentenza di primo grado.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’ secondo questa ordinanza?
Significa che i motivi mancano di specificità, limitandosi a proporre una tesi difensiva alternativa senza indicare gli elementi di prova concreti, emersi nel processo, che la sosterrebbero. In sostanza, è una critica non argomentata in modo puntuale rispetto alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questo avviene perché si ritiene che il ricorrente sia in colpa per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
11
,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna l’ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione, sostenendosi la specificità dei motivi d’appello.
2. Il ricorso è inammissibile.
Correttamente la Corte d’appello ha rilevato come quel gravame si fosse limitato alla prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, tuttavi puramente congetturale, poiché non sostenuta dall’allegazione di specifiche emergenze processuali e da un confronto critico puntuale con gli argomenti del primo giudice.
Con il presente ricorso, la difesa si limita a rivendicare la specificità dei motivi d’appello, senza tuttavia colmare le lacune rilevate dai giudici d’appello, in punto di concretezza dell’ipotesi alternativa e di sostegno probatorio della stessa.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.