Inammissibilità Appello: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità dell’appello quando i motivi sono generici e non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere quali requisiti deve avere un atto di impugnazione per essere considerato valido ed efficace. Il caso riguardava un ricorso contro una declaratoria di inammissibilità emessa dalla Corte d’Appello per un soggetto condannato in primo grado per furto aggravato.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per il reato di furto aggravato. La difesa aveva presentato appello, chiedendo principalmente la riqualificazione del reato da consumato a tentato. La tesi difensiva si basava sul presupposto che l’imputato non avesse mai ottenuto la piena disponibilità del bene sottratto e non si fosse allontanato dal luogo del delitto. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo i motivi addotti non sufficientemente specifici.
L’inammissibilità dell’appello secondo i Giudici
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della decisione di secondo grado, ha confermato l’inammissibilità dell’appello. Secondo i giudici supremi, il motivo di ricorso era manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e coerente le ragioni della sua decisione.
La Genericità dei Motivi Come Causa di Inammissibilità
Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione dei motivi d’appello. Il difensore si era limitato a richiedere la riqualificazione del reato in forma tentata, utilizzando argomenti definiti ‘apodittici’, ovvero affermazioni che non intaccavano minimamente l’iter logico-motivazionale seguito dal giudice di primo grado. Un appello, per essere ammissibile, non può consistere in una mera riproposizione di tesi generiche, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse pienamente conforme alla normativa vigente, in particolare all’articolo 581, comma 1 bis, del codice di procedura penale. Questa norma regola l’ammissibilità delle impugnazioni, richiedendo una specificità dei motivi che in questo caso mancava del tutto. La difesa non aveva mosso contestazioni puntuali alla ricostruzione dei fatti o all’applicazione delle norme giuridiche operate dal primo giudice, limitandosi a una richiesta generica di derubricazione. Questo approccio è stato considerato insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità, rendendo la decisione della Corte d’Appello corretta e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per la redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza di primo grado; è necessario, invece, articolare una critica ragionata, puntuale e specifica, che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. In assenza di tali elementi, l’appello rischia di essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di diligenza e precisione nella formulazione dei motivi di impugnazione per garantire l’effettività del diritto di difesa.
Perché l’appello è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano generici e apodittici. Non contenevano una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di primo grado, ma si limitavano a chiedere una riqualificazione del reato.
Cosa si intende per ‘argomenti apodittici’ in questo contesto?
Per ‘argomenti apodittici’ si intendono affermazioni presentate come evidenti ma prive di un reale supporto argomentativo o probatorio. Nel caso di specie, sostenere che l’imputato non avesse la piena disponibilità del bene è stato ritenuto un argomento apodittico perché non contestava efficacemente la ricostruzione del giudice.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello da lui propo sentenza del Tribunale di Napoli di condanna in ordine al delitto di cu bis, 625 nn. 4 e 7 cod. pen. commesso in Napoli il 25 luglio 2022. pello di Napoli sto ívverso la i agli artt. 624
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge i declaratoria di inammissibilità dell’appello, è manifestamente infonda Appello ha spiegato in maniera logica e coerente con il dettato l’appello era inammissibile in quanto il difensore si era limitato z riqualificazione nell’ipotesi tentata sul presupposto che l’imputat ottenuto del tutto la piena disponibilità del bene sottratto e non si dal luogo di commissione, ovvero con argomenti apodittici che non in1 motivazione della sentenza di primo grado. Il richiamo all’art. 581, cod. proc. pen. è stato effettuato solo nell’ambito della ricognizior che regolano l’ammissibilità della impugnazione. rel zione alla to. L i Corte di norrnativo che ricl – iedere la o ncn avesse ra allontanato acca fano l’iter comma 1 bis, e de le n me
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ina condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE ibile, con omnia di euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE d gami: nto RAGIONE_SOCIALE elle a Timende.
Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere e COGNOME Pr denti:! II