Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36359 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bolog che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l proposto dall’imputato avverso la pronuncia di primo grado – che ne aveva affermato responsabilità per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. -, rit gravame privo della necessaria specificità;
considerato che il primo e secondo motivo di ricorso – con cui si lamentano la violazi della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissi dell’appello per aspecificità dei motivi – lungi dal muovere effettive censure di legittimità all’ impugnata, sono essi stessi del tutto privi della necessaria specificità perché ripropong medesimo ordine di argomenti generici e assertivi contenuti nell’atto di appello, correttam ritenuto inammissibile dal Giudice del gravame;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erronea applicazione dell legge penale in ordine alla mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del reato, dec prima dell’ordinanza di inammissibilità, è manifestamente infondato perché in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza, nell’atto di impugnazione, requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei mot l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli Cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di i in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la qual impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause punibilità (per tutte cfr. Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903 – 01); il che es dilungarsi per osser vare che la prescrizione del reato, commesso il 7 marzo 2014, maturerebbe il 7 settembre 2026 (att. 157 e 161 cod. pen.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi proft di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 dcl 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in fa n ire della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichian GLYPH ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e dell,s , Dmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così
deci GLYPH il 05/06/2024.