Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43062 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna l’ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi – ai sensi degli artt. 581, comma 1, lettj d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – l’appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna, in primo grado, per il delitto di cui all’art. 336, cod. pen.’ con il quale lamentava: 1) il mancato riconoscimento della più lieve ipotesi di cui al terzo comma di tale norma; 2) il diniego delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, invece, il proprio atto d’appello conteneva la chiara indicazione delle richieste proposte e dei motivi di dissenso dalla decisione impugnata, e la Corte d’appello ha effettuato una valutazione di merito sulla fondatezza di tali doglianze, non consentitale in assenza di contraddittorio.
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.
L’appello è inammissibile quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po a fondamento della decisione impugnata, in misura direttamente proporzionale alla specificità delle stesse (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Nel caso in esame, il gravame si era limitato alla riproposizione della alternativa tesi difensiva, senza una puntuale critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (natura necessitata, in concreto, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, dell’atto del p.u. che si voleva impedire; carattere ostativo dei precedenti penali per il riconoscimento di attenuanti generiche).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.