Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23721 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SONDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
Fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata in data 27 ottobre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, era stato condanNOME alla pena di un anno di reclusione per i reati di continuata violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, COGNOME n. COGNOME 159; COGNOME condotte COGNOME in COGNOME data COGNOME 6.3.2020, 29.1.2021, 2.2.2021, 7.2.2021, 1.3.2021, 24.6.2021, 26.6.2021, 27.6.2021, 1.7.2021, 8.7.2021, 15.7.2021, 22.7.2021, 29.7.2021, 19.8.2021, 28.8.2021, 3.9.2021, 13.9.2021, 27.9.2021, 10.10.2021, 28.10.2021), impostagli dal Tribunale di Milano con decreto del 29 gennaio 2020, poi aggravata con decreto in data 11 marzo 2021.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando:
il vizio della motivazione perché la difesa aveva “indicato sia la domanda rivolta al giudice, sia i motivi delle doglianze utilizzando un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria”;
la violazione della legge penale per difetto degli elementi del reato in quanto la condotta posta in essere non era preordinata alla violazione della misura della sorveglianza speciale, potendosi al più ipotizzare che COGNOME abbia violato l’obbligo per procurarsi la sostanza stupefacente; le prescrizioni erano generiche e non era stata attualizzata la pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello, osservando che la richiesta di assoluzione “è non solo generica, ma del tutto priva dell’indicazione di ragioni che ne giustifichino l’accoglimento, essendo la stessa non motivata e formulata solo in sede di conclusioni”.
2.1. Con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 581 cod. proc. pen. (“l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugNOME,
con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisc l’impugnazione”), il legislatore ha recepito quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 268823).
2.2. Il ricorso incorre nel medesimo difetto dell’atto di appello quando si limita a negare la genericità dei motivi d’appello senza indicare quali fossero le specifiche ragioni che ne sorreggevano le richieste.
Il secondo motivo, del tutto generico, è comunque non consentito perché estraneo al devolutum, non risultando affatto che le questioni oggi agitate siano state prospettate in secondo grado.
Le doglianze sono, comunque, inammissibili poiché si limitano a dedurre la genericità delle prescrizioni contenute nel provvedimento giudiziario applicativo della sorveglianza speciale, pure recentissimamente aggravato, anche con riguardo al giudizio di attualità, dal successivo provvedimento emesso in ragione delle accertate inottemperanze e violazioni.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore della Cassa delle
Così deciso il 17 maggio 2024.