Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA,
NOME COGNOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15/01/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, emessa il 06 luglio 2023, che li aveva condannati alle pene di giustizia in relazione al reato di ricettazione.
La Corte ha ritenuto che l’atto di appello contenesse motivi aspecifici, dal momento che non si confrontavano con l’apparato motivazionale della sentenza di primo grado.
Ricorrono per cassazione, con unico atto, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, nullità dell’ordinanza impugnata e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibili dell’appello, nonostante i motivi in esso contenuti, alcuni dei quali non dedotti in primo grado, non potevano ritenersi aspecifici, avendo confutato tutti i passaggi ricostruttivi della sentenza impugnata; prova ne sia il fatto che, per giungere alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha dovuto esaminare nel merito i motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico.
In punto di diritto, deve ricordarsi che l’appello, al pari del ricorso cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle rag di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Questo principio di natura giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore con l’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, data antecedente al deposito dell’atto di appello.
Nel caso in esame, la lettura di tale mezzo di impugnazione rivela che le censure dei ricorrenti erano del tutto generiche rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado, non confrontandosi con le fonti di prova, costituite da ben due testimonianze d’accusa convergenti, che si andavano a sommare alle dichiarazioni della persona offesa.
Inoltre, il giudice di primo grado aveva fornito congrua motivazione sul diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, sull’esclusione dell’ipotesi di ricettazione lieve entità (considerato il valore dei beni ricettati) e della circostanza attenuan del danno di speciale tenuità, nonché sulla applicazione della recidiva per il NOME COGNOME.
Tali elementi, decisivi per la prova di responsabilità ed anche in ordine agli elementi accessori del reato, non sono stati confutati con l’atto di appello e neanche con il ricorso, mantenendosi nelle due impugnazioni lo stesso profilo di aspecificità già rilevato dal provvedimento impugnato con riguardo all’appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.05.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presi ente
NOME COGNOME