Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/05/1996
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2 maggio 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia del locale Tribunale dell’Il ottobre 2023 con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: illegittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 cod. pen., 2, 3, 24 e 25 Cost., 6 e 7 CEDU; violazione di legge in relazione all’art. 54 cod. pen., per mancata configurazione dell’esimente dello stato di necessità; violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 62 n. 4 cod. pen., per omesso riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, assume rilievo, in termini troncanti, il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi Iter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di no colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (così, espressamente, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324-01).
2.2. Del pari inammissibili sono le ulteriori due doglianze eccepite da parte dell’imputato, trattandosi di motivi nuovi, non dedotti con il precedente appello, perciò non sottoponibili al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione il principio affermato da questa Suprema Corte per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto d motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024