Inammissibilità Appello Penale: la Cassazione e le Regole della Riforma Cartabia
Con la recente ordinanza n. 16917 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione dell’inammissibilità appello penale, consolidando l’orientamento sulla legittimità delle nuove e più stringenti condizioni introdotte dalla Riforma Cartabia. La decisione sottolinea come i nuovi oneri formali a carico dell’imputato non violino i principi costituzionali, ma rispondano a una precisa scelta legislativa volta a responsabilizzare la parte che intende impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro un’ordinanza della Corte di Appello di Roma. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza di condanna del Tribunale per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 267/1942 (bancarotta semplice). La Corte d’Appello aveva rilevato il mancato rispetto delle nuove disposizioni procedurali. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando una questione di legittimità costituzionale.
Le Nuove Condizioni per l’Inammissibilità Appello Penale
Il fulcro del ricorso verteva sulle nuove previsioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale, introdotte dalla Riforma Cartabia. Queste norme stabiliscono, a pena di inammissibilità, che l’imputato che intende appellare una sentenza, specialmente se giudicato in assenza, debba depositare, unitamente all’atto di impugnazione:
1. Una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini delle notificazioni.
2. Uno specifico mandato a impugnare, rilasciato al difensore successivamente alla pronuncia della sentenza.
L’imputato sosteneva che tali requisiti fossero in contrasto con gli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, oltre che con l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), limitando irragionevolmente il diritto di difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Gli Ermellini hanno richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 4, n. 43718/2023), confermando la piena validità delle nuove disposizioni.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i nuovi requisiti di ammissibilità dell’appello rappresentano una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. Lo scopo del legislatore è quello di arginare le impugnazioni meramente dilatorie o non supportate da una reale e ponderata volontà dell’imputato. La necessità di un mandato specifico, rilasciato dopo la sentenza, e l’elezione di domicilio assicurano che l’imputato sia a conoscenza della condanna e intenda personalmente e consapevolmente contestarla. La Corte ha inoltre sottolineato che il sistema prevede dei contrappesi, come l’ampliamento dei termini per impugnare e la possibilità di richiedere la restituzione nel termine, che bilanciano il rigore delle nuove norme. Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione dei principi costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato: le formalità introdotte dalla Riforma Cartabia per la proposizione dell’appello sono legittime e devono essere scrupolosamente osservate. La sanzione per la loro violazione è drastica: l’inammissibilità appello penale, che preclude ogni esame del merito dell’impugnazione. Questa decisione funge da monito per gli operatori del diritto, che devono prestare la massima attenzione a questi nuovi adempimenti procedurali per tutelare efficacemente i diritti dei loro assistiti.
Perché l’appello originario è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i nuovi requisiti formali introdotti dalla Riforma Cartabia, in particolare le disposizioni dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale.
Qual era l’argomento principale del ricorrente in Cassazione?
Il ricorrente sosteneva che i nuovi requisiti per l’appello (deposito di dichiarazione di domicilio e mandato specifico post-sentenza) fossero incostituzionali perché in violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, garantiti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall’art. 6 della CEDU.
Secondo la Corte di Cassazione, i nuovi requisiti per l’appello sono legittimi?
Sì, la Corte ha stabilito che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Ha ritenuto che i nuovi requisiti siano una scelta legislativa non irragionevole, finalizzata a garantire che l’impugnazione derivi da una decisione ponderata e personale dell’imputato, limitando così gli appelli non fondati su una reale volontà della parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato COGNOME NOME ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 21 marzo 2024) avverso l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna del delitto di cui all’art. 216 co. 1 n. 2 aggravato ex art. 219 co. 1 e 2 del Regio Decreto 267/1942, ed ha disposto l’esecuzione del provvedimento impugnato;
che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all’ar 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., sollevando questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo in rapporto agli artt. 24, 27 e 111 della Costituzione, non è ammesso, posto che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi Iter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazion dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine” (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 marzo 2024
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