Inammissibilità Appello Penale: L’Importanza della Corretta Elezione di Domicilio
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nella procedura penale, evidenziando come un errore di valutazione da parte del giudice possa portare a un’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’appello penale. La vicenda offre uno spunto fondamentale sull’importanza del tempestivo deposito dell’elezione di domicilio, un adempimento oggi richiesto a pena di inammissibilità, e sul dovere del giudice di verificare con attenzione gli atti depositati dalla difesa.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di truffa (art. 640 c.p.) a una pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa, proponeva appello avverso la sentenza. Tuttavia, la Corte d’Appello territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile.
La ragione di tale drastica decisione risiedeva nella presunta violazione dell’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Secondo la Corte d’Appello, l’imputato non avrebbe depositato, unitamente all’atto di impugnazione, la necessaria dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni del decreto di citazione a giudizio. Di fronte a questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della norma procedurale.
La Questione Giuridica sull’Inammissibilità dell’Appello Penale
Il cuore della controversia verte sull’interpretazione e applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., una norma introdotta dalla cosiddetta Riforma Cartabia (d.l. 150/2002) per snellire i processi. Questa disposizione stabilisce che, con l’atto di impugnazione, l’imputato deve depositare una dichiarazione o elezione di domicilio. La mancanza di tale adempimento comporta, appunto, l’inammissibilità dell’appello.
La difesa sosteneva di aver adempiuto a tale obbligo, trasmettendo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), contestualmente all’atto di appello, sia la nomina del difensore di fiducia sia l’elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo. L’errore, quindi, non sarebbe stato dell’appellante, ma della Corte d’Appello nel non aver correttamente visionato la documentazione allegata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Attraverso l’accesso agli atti processuali, i giudici di legittimità hanno potuto verificare che, effettivamente, in data 24 febbraio 2023, il difensore dell’imputato aveva depositato, insieme all’atto di appello, anche la dichiarazione di nomina e la contestuale elezione di domicilio presso il proprio studio.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello. La violazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. era, nei fatti, inesistente, poiché l’elezione di domicilio era stata depositata tempestivamente.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione è lineare e si basa su una constatazione fattuale e documentale. L’errore della Corte territoriale è stato un vizio di procedura, un’omessa verifica degli allegati all’atto di impugnazione. La Suprema Corte sottolinea che l’accesso agli atti, strumento essenziale in caso di questioni processuali, ha permesso di comprovare senza ombra di dubbio la correttezza dell’operato della difesa.
La decisione evidenzia che, sebbene le nuove norme procedurali impongano oneri formali stringenti alle parti, ciò non esime il giudice dal dovere di un’accurata verifica della documentazione processuale. Un controllo superficiale può portare a una compressione ingiustificata del diritto di difesa e del diritto all’impugnazione, che costituiscono pilastri fondamentali del giusto processo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza in commento è un importante monito. Da un lato, ribadisce ai difensori la necessità di prestare la massima attenzione agli adempimenti formali introdotti dalle recenti riforme, come l’elezione di domicilio contestuale all’appello. Dall’altro, ricorda agli uffici giudiziari che la sanzione dell’inammissibilità, per la sua gravità, può essere applicata solo a seguito di un’attenta e scrupolosa verifica degli atti. Questo caso dimostra che un errore di controllo può essere censurato in sede di legittimità, ripristinando il diritto dell’imputato a ottenere un giudizio di merito in secondo grado. Gli atti sono stati quindi trasmessi nuovamente alla Corte d’Appello per la prosecuzione del processo.
Quando un appello penale può essere dichiarato inammissibile secondo la nuova normativa?
Secondo l’art. 581, comma 1-ter c.p.p., l’appello è inammissibile se, unitamente all’atto di impugnazione, l’imputato non deposita la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso specifico di inammissibilità appello penale?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità perché, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la difesa aveva tempestivamente depositato l’elezione di domicilio insieme all’atto di appello, come emerso dalla verifica degli atti processuali.
Qual è la conseguenza dell’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità?
La conseguenza è che il procedimento torna alla Corte d’Appello, la quale dovrà ora esaminare l’appello nel merito, non potendo più considerarlo inammissibile per il motivo precedentemente dichiarato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cuneo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 31 maggio 2023 con la quale la Corte di appello di Torino, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 gennaio 2023, dal Tribunale di Cuneo che lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed 800,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’impugnazione.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l’inammissibilità dell’appello in quanto unitamente all’atto di impugnazione, proposto in data
successiva all’entrata in vigore del dl. 150/2002, non sarebbe stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Il ricorrente, unitamente all’atto di appello, avrebbe trasmesso, mediante PEC inviata in data 24 febbraio 2023 al Tribunale di Asti, nomina del difensore ed elezione di domicilio datata 7 febbraio 2023, come da allegata ricevuta di consegna ed accettazione.
In data 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto stante la fondatezza della doglianza.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, in data 24 febbraio 2023, il difensore dell’imputato ha depositato, unitamente all’atto di appello, dichiarazione di nomina del difensore di fiducia e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del patrono nominato.
Di conseguenza deve essere rimarcato che la Corte di appello di Torino ha erroneamente affermato l’inammissibilità dell’appello presentato dall’imputato per violazione del disposto dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., violazione non ravvisabile stante il tempestivo deposito dell’elezione domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio così come previsto dalla norma ora citata.
L’impugnato provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 gennaio 2024
ni
NOME COGNOME