Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3451 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 20/01/2023, nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Grosseto il 31/07/1975 e di COGNOME NOMECOGNOME nato a Grosseto il 27/12/1965; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME ed il rigetto del ricorso per NOME COGNOME; udito l’avv.to NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME e sostituto processuale dell’avv.to NOME COGNOME difensore di fiducia di entrambi gli imputati, il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, quanto ad NOME COGNOME e, per NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza, emessa dal Tribunale di Grosseto in data 16/12/2020, con cui NOME COGNOME ed NOME COGNOME erano stati assolti dai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria a loro ascritti quali soci ed amministratori della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita in data 02/10/2013, rispettivamente, perché il fatto non costituisce reato, NOME e per non aver commesso il fatto, COGNOME Marco.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre in data 26/06/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 581 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce della formulazione dell’atto appello, in cui, dopo aver specificato i capi ed i punti della sentenza avverso la quale era stato proposto gravame, erano stati specificamente indicati gli elementi, nonché le ragioni di fatto e di diritto alla stregua dei quali le valutazion del giudice impugnato risultavano errate, elementi e ragioni riportati in ricorso al fine di dimostrare come il gravame non fosse per nulla inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso de Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze è fondato e va, pertanto, accolto.
Richiamando il contenuto della relazione del curatore fallimentare e della consulenza svolta su incarico del pubblico ministero, con l’atto di appello si era evidenziato come, a partire dal 2007, la tenuta della contabilità da parte della società fallita non rispettasse affatto il reale andamento delle attività, come emerso dalle insinuazione delle banche risultanti dal passivo fallimentare e come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, nonostante la lacunosità della relazione del curatore, stigmatizzata dall’appello; si era evidenziato, altresì, come il curatore non avesse mai affermato di essere stato in grado di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, essendo, al contrario, emerso che la tenuta della contabilità – alla stregua di quanto emerso dalla consulenza del pubblico ministero – fosse funzionale a celare il ricorso al credito bancario, peraltro utilizzato per finalità diverse da quelle aziendali; inoltre, con il gravame era stata contestata la ricostruzione fornita dal consulente della difesa, ed accolta dal primo giudice, in riferimento alla destinazione del danaro ricevuto a
soggetti diversi – l’RAGIONE_SOCIALE COGNOME -, non solo in quanto non provata, ma, soprattutto, in quanto tale versione dei fatti non avrebbe, in ogni caso, escluso la sussistenza della distrazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità puntualmente citata – in tema di vantaggi compensativi -, alla stregua delle concrete emergenze del caso, avendo il primo giudice anche omesso di considerare la terza società, la RAGIONE_SOCIALE, società di diritto inglese, nonché il ruolo svolto dagli imputati, come emerso dalle risultanze dibattimentali.
Alla luce di tali elementi critici dell’atto di appello, puntualmente messi a confronto con la motivazione del primo giudice, ritenuta illogica e contraddittoria, la Corte di merito si è limitata a riprodurre sinteticamente il contenuto dell’imputazione e della motivazione della sentenza di primo grado, tacciando di genericità ed aspecificità l’impugnazione del Procuratore Generale, che non avrebbe considerato come NOME COGNOME fosse stato assolto per carenza dell’elemento soggettivo e NOME COGNOME in quanto non coinvolto nell’attività gestoria.
Osserva il Collegio che l’ammissibilità dell’atto di impugnazione dipende, pacificamente, dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, e la relativa valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati.
Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha affatto considerato che il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME Rv. 281978).
La Corte di merito, quindi, anche per effetto del principio devolutivo dell’appello, avrebbe dovuto affrontare la tematica della denunciata erronea impostazione da parte del primo giudice circa i vantaggi compensativi, sinteticamente ma puntualmente posta a fondamento dell’atto di gravame, così come avrebbe dovuto farsi carico della valutazione – ritenuta contraddittoria da parte del primo giudice – delle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero, specificamente riportate per stralci dall’atto di impugnazione.
Al contrario, la sentenza impugnata, del tutto contraddittoria mente, pur avendo dichiarato inammissibile l’appello, ha, in sostanza, risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili, attraverso un pedissequo richiamo alle argomentazioni del primo giudice.
Ne discende, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 28/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente