Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3051 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3051 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.cons. parte civile costituita
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a Bologna il 4 giugno 1972
avverso l’ordinanza resa il 10 giugno 2024 dalla Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna decidendo sull’appello proposto dal difensore della parte civile avverso la sentenza resa il 17 gennaio 2024, che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di COGNOME MarcoCOGNOME imputato del reato di appropriazione indebita, ha ritenuto l’appello
improcedibile ex art. 573 comma 1 bis cod.proc.pen. e disposto la conseguente prosecuzione del giudizio dinanzi alla sezione civile competente.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso la parte civile costituita tramite il suo procuratore speciale, deducendo:
violazione dell’art. 573 comma 1 bis cod.proc.pen. e abnormità dell’ordinanza impugnata: con l’atto di appello si lamentava che il tribunale aveva fatto erronea applicazione dell’art. 124 cod.pen. in ordine alla ritenuta tardività della querela, chiedendo alla Corte di appello di accertare la responsabilità civile dell’imputato, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
La costituzione di parte civile nel presente procedimento risale al 19 ottobre 2022 sicché, in forza di quanto chiarito dalle Sezioni unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 38481 del 25 maggio 2023, non può trovare applicazione nel caso de quo l’art. 573 comma 1 bis cod.proc.pen. che si riferisce alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte in giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della normativa.
L’applicazione immediata della nuova normativa all’impugnazione proposta dalla ricorrente ha comportato una lesione dell’aspettativa della parte impugnante a non vedere variato il quadro normativo esistente all’atto della sua istanza.
Anche se avverso l’ordinanza della Corte di appello non è espressamente previsto un mezzo di impugnazione, il provvedimento deve ritenersi impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. in quanto è da considerarsi atto strutturalmente abnorme.
3.Con memoria trasmessa ex art. 611 cod.proc.pen. il 13 novembre , l’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha osservato che la Corte di merito non avrebbe potuto ritenere ammissibile l’appello formulato dalla parte civile, poiché la pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela ha natura esclusivamente processuale e non è modificabile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, se non contenga alcuna statuizione sulla azione civile, in quanto non può spiegare effetti pregiudizievoli nell’ambito dell’eventuale giudizio civile, come stabilito e ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 253242.
Ne consegue che, anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente, secondo cui la improcedibilità dell’azione penale era stata erroneamente dichiarata, sarebbe stato esclusivo potere del pubblico ministero proporre appello avverso la predetta sentenza, mentre la mancanza di impugnazione da parte del titolare dell’azione penale impedisce al collegio di secondo grado di intervenire sulla vicenda, seppure ai soli effetti civili, i quanto la decisione oggetto di gravame è di carattere esclusivamente penale e non è modificabile senza l’impugnazione dell’organo dell’accusa, nè contiene alcuna statuizione sull’azione civile.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di censura proposto dal procuratore della parte civile costituita è fondato in quanto l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione, come precisato recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036 – 01).
Ne consegue che la Corte di appello, facendo applicazione di una norma processuale non ancora entrata in vigore, ha posto in essere un atto abnorme.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, come osservato dal difensore del Sanfilippo, l’impugnazione avverso detto provvedimento proposta dalla parte civile era ab origine inammissibile.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ricordato dal difensore del COGNOME, la parte civile è infatti priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica. (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242 – 01)
L’unico soggetto legittimato a proporre impugnazione avverso detta pronunzia è la parte pubblica, titolare dell’azione penale, mentre la parte civile, che agisce esclusivamente per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno, non è pregiudicata da detta pronunzia processuale, seppure erronea, in quanto non potrebbe ricavare alcun vantaggio sostanziale dalla sua riforma, non potendo in assenza dell’impugnazione del PM. riattivare l’azione penale.
Ne consegue che l’appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e, anche se la Corte di appello ha erroneamente affermato l’improcedibilità dell’impugnazione, disponendo la trasmissione degli atti alla sezione civile, l’inammissibilità può essere rilevata in ogni grado di giudizio. L’inammissibilità dell’appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato la tardività della querela, rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto, in quanto la parte ricorrente non può trarne alcun vantaggio giuridicamente riconosciuto, stante l’inammissibilità della sua impugnazione in sede penale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma il collegio ritiene di non applicare alcuna sanzione, in quanto la censura era in astratto fondata e non emergono profili apprezzabili di colpa.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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