Inammissibilità Appello Parte Civile: Quando Impugnare è Inutile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità dell’appello della parte civile quando il reato è già estinto per prescrizione. La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo un principio fondamentale: senza un reato perseguibile, viene meno anche l’interesse della parte civile a ottenere un risarcimento in sede penale. Questo caso offre spunti importanti sul calcolo dei termini di prescrizione, soprattutto in relazione ai periodi di sospensione eccezionali.
I Fatti del Caso: un Appello contro il Tempo
Due parti civili proponevano ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, la quale aveva dichiarato inammissibile il loro precedente appello. L’oggetto del contendere era un reato di tentata truffa ascritto a un imputato. I ricorrenti sostenevano che, al momento della pronuncia di primo grado, il termine massimo di prescrizione non fosse ancora maturato e che, pertanto, il loro appello fosse pienamente legittimo.
La Decisione sull’Inammissibilità dell’Appello della Parte Civile
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di impugnazione della parte civile. Il punto centrale è che l’interesse della parte civile a impugnare una sentenza penale sussiste solo finché il reato non è estinto. Una volta intervenuta la prescrizione, l’azione civile nel processo penale perde la sua ragion d’essere, rendendo l’appello inammissibile per carenza d’interesse.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si concentra sul corretto calcolo dei termini di prescrizione, che ha determinato l’esito del giudizio. I giudici hanno chiarito diversi aspetti:
* Sospensione per Emergenza Sanitaria: A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 140/21, la sospensione dei termini di prescrizione dovuta all’emergenza COVID (prevista dall’art. 83, comma 9, D.L. 18/2020) deve essere computata nella misura massima di 64 giorni, senza eccezioni.
* Ulteriori Sospensioni: Al calcolo sono stati aggiunti sei mesi e cinque giorni, relativi a un precedente rinvio d’udienza per astensione degli avvocati.
* Maturazione della Prescrizione: Anche sommando tutti i periodi di sospensione, la Corte ha accertato che la causa estintiva del reato si era perfezionata in una data (8/9/2020) antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado. Di conseguenza, già in quel momento, il processo penale non poteva più proseguire verso una condanna. La declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale è stata quindi ritenuta immune da censure, in quanto fondata su una corretta applicazione delle norme procedurali e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: la parte civile non può proseguire la propria azione in sede penale se il reato è prescritto. L’eventuale pretesa risarcitoria dovrà, in tal caso, essere fatta valere nel competente giudizio civile. Per le vittime di reato, ciò sottolinea l’importanza di monitorare attentamente i termini di prescrizione, poiché il loro decorso preclude la possibilità di ottenere un risarcimento all’interno del processo penale.
Perché l’appello della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché il reato di tentata truffa si era già estinto per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado.
Come è stata calcolata la sospensione dei termini di prescrizione?
La Corte ha calcolato una sospensione massima di 64 giorni per l’emergenza sanitaria (ex D.L. 18/2020, come interpretato dalla Corte Costituzionale), a cui si sono aggiunti sei mesi e cinque giorni per un legittimo impedimento (astensione degli avvocati). Nonostante ciò, il termine era già decorso.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti che hanno presentato un appello inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti (le parti civili) sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a VEROLANUOVA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME NOME a VEROLANUOVA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
CODIGNOLA NOME NOME a VEROLANUOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto dal procuratore RAGIONE_SOCIALE parti civili NOME NOME e NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che ha dichiarato inammissibile l’appel ai sensi dell’art. 591 lett. a ) cod.proc.pen. per carenza d’interesse;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erroneità della declarat d’inammissibilità dell’appello per non essere ancora maturato il termine massimo d prescrizione in ordine al reato di tentata truffa ascritto a COGNOME NOME all’epoca d pronunzia di primo grado, è manifestamente infondato; infatti, come dalla stessa difes rilevato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 140/21, la sospensione d termini di prescrizione ex art. 83,comma 9, D.L. 18/2020 deve essere computata nella misura massima di gg 64 (senza eccezione alcuna) sicché, anche tenendo conto degli ulteriori sei mesi e cinque giorni relativi al differimento dell’udienza dell’8/5/2019 per astensione avvocati, resta confermata la maturazione della causa estintiva in epoca antecedente la pronunzia di primo grado (precisamente in data 8/9/2020);
che, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità della Corte territoriale non è suscet di censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenz legittimità in materia di impugnazione della parte civile;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
GLYPH
La Consigliera estensore
Il Pi- ‘dente