Inammissibilità appello: la Cassazione sulla specificità dei motivi
L’inammissibilità appello rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza di primo grado. È necessario, invece, articolare critiche puntuali che confutino direttamente le prove e le motivazioni del giudice, pena il rigetto immediato del gravame.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di gravame. Il motivo del rigetto risiedeva nella totale mancanza di specificità delle doglianze espresse. L’atto di appello, infatti, non affrontava in modo critico gli elementi di prova posti a fondamento della condanna, limitandosi a una contestazione superficiale.
La struttura dell’impugnazione
Secondo i giudici di legittimità, l’atto di gravame non presentava i requisiti normativi richiesti. In particolare, risultava omessa la specifica confutazione della querela della persona offesa, ritenuta attendibile dal Tribunale e corroborata da riscontri esterni raccolti durante le indagini. Senza un attacco diretto a questi pilastri motivazionali, l’appello perde la sua funzione di revisione critica.
Il trattamento sanzionatorio e la recidiva
Oltre alla responsabilità penale, il ricorrente aveva contestato la pena inflitta. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato l’assenza di concreti rilievi critici riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva. La determinazione della pena, effettuata secondo i criteri dell’articolo 133 del codice penale, è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito, rendendo le lamentele del ricorrente del tutto infondate.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza del ricorso. L’ordinanza sottolinea come l’atto di appello debba necessariamente contenere l’indicazione specifica dei motivi, con l’enunciazione dei rilievi critici rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a dedurre una violazione di legge senza però fornire una reale analisi dei punti della decisione che intendeva contestare. La mancanza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti e la corretta valutazione della maggior riprovevolezza del reato, legata alla recidiva, hanno reso l’impugnazione un mero esercizio formale privo di sostanza giuridica.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi o mal formulati, la Corte ha imposto il pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa: un appello generico non solo non produce effetti favorevoli, ma espone la parte a pesanti sanzioni economiche e alla definitività della condanna precedente.
Cosa succede se i motivi di un appello sono troppo generici?
L’appello viene dichiarato inammissibile. La legge richiede che l’impugnazione contesti in modo puntuale e specifico i singoli passaggi della sentenza che si intende riformare, indicando le ragioni di fatto e di diritto della critica.
È possibile contestare la pena senza fornire nuovi elementi?
No, la contestazione del trattamento sanzionatorio deve basarsi su rilievi critici concreti. Non basta richiedere genericamente le attenuanti senza dimostrare la presenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può variare sensibilmente in base alla gravità del vizio del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5094 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5094 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 591 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, è manifestamente infondato;
che l’atto di gravame non presentava i crismi della ammissibilità nei termini normativamente richiesti risultando omessa la specifica confutazione degli elementi di prova (querela della persona offesa ritenuta attendibile ed anche corroborata da riscontri esterni raccolti in sede di indagini) puntualmente indicati e valutati che sono stati posti a sostegno del giudizio di responsabilità (pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), e non essendo enunciati concreti rilievi critici alle argomentazioni svolte dal Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio (assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; articolati rilievi in punto di mancata disapplicazione della ritenuta recidiva sotto il profilo della maggior riprovevolezza del reato commesso; quantificazione della pena sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.