Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41277 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41277 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato nel suo interesse e dichiarato l’immediata esecutività della sentenza appellata di condanna per il delitto di all’art. 497 bis co. 1 e 2 cod. pen.;
Rilevato che il motivo di ricorso -con cui il ricorrente censura l’ordinanza impugna deducendo violazione di legge in relazione all’art. 581 cod. proc. pen.- è inammissibile perch la Corte di Appello ha correttamente svolto lo scrutinio circa l’inammissibilità dell’at appello e ne ha valutato l’aspecificità rispetto al ragionamento svolto dal Tribuna inammissibilità che questa Corte può anche autonomamente vagliare ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.;
Considerato, infatti, che l’appellante ha trascurato l’effettiva ratio decidendi del Tribun che ha prima individuato i rispettivi campi di applicabilità del primo e del secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen. ed ha poi escluso che, nel caso di specie, sussistessero margini pe ricondurre la condotta del prevenuto al caso – indubbiamente marginale – del primo comma;
Considerato che l’appello, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, era del pari aspecifico, giacché non contrastava il ragionamento del Tribunale, che aveva valorizzato in malam partem la formazione e l’utilizzazione del documento falso per espatriare e sfuggire alla cattura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.