Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7673 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7673 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Parma il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del 17/10/2025 della Corte di appello di Bologna
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile , ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 11 settembre 2025 di condanna alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e di danneggiamento.
Avverso l ‘ordinanza propone ricorso per cassazione il COGNOME, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo l’erronea applicazione del l’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen., sul presupposto che la richiesta di riqualificazione della rapina in furto era stata oggetto di specifica contestazione, con riferimento alla condotta
violenta, riferita dalla vittima, senza riscontri esterni; anche il profilo sanzioNOMErio era stato oggetto di censura in base ai richiamati parametri dell’art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Il principio di diritto, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, alla stregua del quale esaminare il ricorso, stabilisce che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 288005 -01).
3.1. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo evidenziato che il ricorrente aveva formulato due motivi di impugnazione, richiedendo, con il primo, la riqualificazione del delitto di rapina impropria in furto, sul presupposto che l’unica prova della minaccia era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, in alcun modo riscontrate; con il secondo, la derubricazione della tentata rapina impropria in ipotesi tentata, per non avere la vittima mai perso il contatto vi sivo con l’imp utato.
In entrambi i casi -ha sottolineato la corte territoriale -l’appellante non aveva contestato i presupposti dell’affermazione di responsabilità per il delitto così come contestato (l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed i riscontri costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria; la avvenuta sottrazione del denaro), limitandosi a svolgere considerazioni a tal fine irrilevanti, a fronte delle argomentazioni in fatto e in diritto del primo giudice.
La eccepita mancanza di riscontri alle dichiarazioni della vittima ha, infatti, natura del tutto generica, se non si indicano le ragioni per le quali si dovrebbe dubitare della genuinità del narrato; ragioni contrarie a quelle indicate nella sentenza impugnata, ove si evidenziava la coerenza con gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria.
La accertata sottrazione del danaro, inoltre, ha reso inconfutabile la consumazione del reato di rapina impropria, secondo la consolidata giurisprudenza -non considerata dall ‘appellante e ribadita nella sentenza del Tribunale – secondo cui sussiste tentativo di rapina impropria solo quando
l’avente d iritto mantiene costantemente il controllo sulla res in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé.
I rilievi sul trattamento sanzioNOMErio, generici anche nel ricorso in esame, si sono basati sul mero richiamo all’art. 133 cod. pen. e su una tautologica valutazione di eccessività della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/01/2026 Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME NOME COGNOME