Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4431 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4431 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Melito di Napoli il DATA_NASCITA; rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 12/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; , preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12/01/2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibil l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 25/03/2014, di condanna dell’imputato NOME COGNOME, disponendo l’esecuzione della sentenza impugnata.
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato affidandolo ad un unico motivo con il quale censura la declaratoria d’inammissibilità violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione ag 581 e 591 cod. proc. pen..
Nel dettaglio, l’ordinanza impugnata ha dichiarato l’appello inammissibile per violazione disposto dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., per assoluta genericità intrinseca ed estrins motivi di appello, con i quali era stato chiesto il riconoscimento delle attenuanti previste artt. 62 n. 1 e 62 n. 4 cod. pen., oltre alle circostanze attenuanti generiche e ai benefici di Quanto in particolare all’invocata attenuante della lieve entità del danno cagionato alla pers offesa, il ricorrente, a fronte dell’affermazione contenuta nell’ordinanza, secondo la quale esplicita in alcun modo le ragioni per le quali il danno cagionato alla persona offesa dovre apprezzarsi come di infima entità”, osserva che “non esistono parametri scientifici determinare la lieve entità che va parametrata ad una serie di fattori variabili”, e che, in si conosce la quantificazione del danno subito dalla persona offesa.
Il ricorrente deduce altresì l’intervenuto decorso del termine di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve rilevarsi che il reato di falso in scrittura privata – come quello in esame avente ad ogget l’uso di falsa scrittura privata (489 cod. pen.) nella specie di una polizza assicurativa depenalizzato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. vo 15 gennaio 2016 n. 7.
1.2. Ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dev’essere in questa sede, ai sensi dell’art. 620 lett. e) cod. proc. pen., rideterminata la pena irrogata, med eliminazione dell’aumento di pena per il reato di falso di cui al capo B), determinato dal Tribu (e confermato dalla sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile l’atto di appello) in me due di reclusione ed euro 134 di multa.
Tanto premesso, si rileva che, per il resto, il ricorso è inammissibile, in quanto manifestame infondato.
2.1. La previsione di cui all’art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), già prima della riforma Cartabia (entrata in vigore il 30 dicembre 2022) ha introdotto più stringenti oneri di speci dell’impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l’obbligo in capo all’appellante
indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, richieste avanzate al giudice dell’appello ed i motivi in fatto e in diritto che sosteng richieste. Anche i successivi interventi del legislatore si sono mossi nell’ottica del rafforz della regula iuris della necessaria specificità dei motivi di appello: il d. lgs. n. 150 del 2 modificando nuovamente sul testo dell’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.- ha reso ancora più esplicito il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, testualmente prev che si ha «mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono stati enunci in forma puntale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di dir nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si rife l’impugnazione».
2.2 L’ordinanza impugnata, anche in punto di diritto, ha correttamente argomentato, richiamando l’obbligo per l’appellante, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di espor motivi in forma specifica, con particolare riferimento alla necessità di contrastare gli argo illustrati nel provvedimento impugnato; ciò che, nel caso di specie, la Corte non ha ravvis nell’atto di appello dichiarato, pertanto, inammissibile.
2.2.1. In proposito, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, già anteriormente a novella dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha occasioni affermato – sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell’art. cod. proc. pen. – che l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quand risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con c predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277811 – 01, nonché Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, la cui esegesi è stata in sostanza recepita dal Legislatore del 20 Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 581 cit. anteriore alla più recente novell osservato che «il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859 – 01); «il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi dife di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazion una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, ovvero di specificità “estrinse ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 15897 de 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01); l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motiv se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le
affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 342 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Anche di recente, la Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, enucleando principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo cui il giudice d’appello può dichi l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intri ossia si limitino a lamentare’ genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a que seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01).
3. Orbene, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per totale gen dei motivi, mancando nell’atto di appello l’indicazione di qualsivoglia elemento del caso concr in base al quale il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la meritevolezza delle invoc circostanze attenuanti. E segnatamente: la decisione di primo grado era stata censurata con primi due motivi di appello per non avere riconosciuto le circostanze attenuanti di cui agli 62 n. 1 e 62 n. 4 cod. pen. e con il terzo motivo per non avere concesso le circostanze attenuan generiche ed i benefici di legge. Orbene, le richieste così avanzate con l’atto d’appello, riprop con il motivo di ricorso, appaiono del tutto reiterative, assertive e generiche; non si confro con i passaggi argomentativi svolti dal giudice di primo grado, puntualmente esplicit nell’ordinanza impugnata; non contengono alcuna critica specifica e argomentata alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado e, nella sostanza, costituiscono una mera sollecitazione al giudice di secondo grado a rivedere la quantificazione della pena, non tenend conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. E invero, come sottolineato dalla Corte territoriale (p.3 ordinanza impugnata) con il primo moti l’appellante ha invocato il riconoscimento di un’attenuante, quella di cui all’art. 62 numero 1 pen. (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non pertinente e quind modo assolutamente generico, così come pure per il secondo motivo, relativo all’invocata lieve entità del danno cagionato, mentre il terzo motivo di appello non si confronta vistosamente co la motivazione della sentenza di primo grado, considerato che il giudice ha già riconosciu all’imputato le (invocate) attenuanti generiche, per di più nella massima estensione, e determinato la pena detentiva nel minimo edittale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Da quanto sopra consegue che l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. cod. pen. è irrevocabile, essendo stata correttamente dichiarata l’inammissibilità dell’appello l’ordinanza impugnata. Né l’inammissibilità del ricorso impedisce la possibilità di dichiarar depenalizzazione del reato di cui all’art. 489 cod. pen., nel frattempo, intervenuta (sez. 48552 del 10/09/2018 Rv. 274241).
Posto che il ricorrente ha invocato anche la pronuncia di estinzione del reato per interven prescrizione, è appena il caso di rilevare che, dovendosi considerare il doppio aumento in ragio della recidiva reiterata contestata, il termine non era decorso al momento della pronuncia provvedimento impugnato in data 12 gennaio 2022 e che, comunque, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenz impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e va eliminata la relativa di mesi due di reclusione ed euro 134 di multa, inflitta per l’uso della polizza assicu contraffatta (artt. 489 cod. pen.), mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo B), perché il fatto non è previst dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 134 di mult Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente