Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6191 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6191 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME SGADARI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 luglio 2025 con cui la Corte di Appello di Venezia, dichiarando inammissibile l’appello da lui proposto, ha confermato la sentenza emessa, in data 22 gennaio 2024, dal Tribunale di Treviso che lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Con l’unico motivo di impugnazione, NOME COGNOME deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l’inammissibilità dell’appello in considerazione della ritenuta genericità delle argomentazioni difensive e della mancata indicazione di elementi idonei a confutare la ricostruzione dei fatti cui Ł pervenuto il primo giudice.
Assume il ricorrente che l’atto di gravame, pur con sinteticità espositiva, avrebbe sviluppato una specifica critica alle argomentazioni della sentenza di primo grado, contestando in modo puntuale la ritenuta idoneità decettiva delle condotte attribuite al COGNOME e, conseguentemente, la configurabilità degli artifici e raggiri posti a base dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa; sicchØ l’impugnazione si sarebbe posta in effettiva relazione dialettica con la motivazione del Tribunale.
La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver affermato l’assenza di correlazione tra i motivi di gravame e la decisione di primo grado, hanno evidenziato che ‘ nell’unico motivo formulato l’appellante ha riproposto asserzioni già puntualmente ed esaustivamente confutate dal giudicante in sentenza ‘ (pag. 6), così postulando, da un lato, la mancata confrontabilità del gravame con le rationes decidendi e, dall’altro, la mera reiterazione di argomenti già disattesi.
In tale prospettiva, il ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui l’inammissibilità dell’appello può essere dichiarata unicamente quando i motivi risultino generici ovvero non affrontino la motivazione spesa nella sentenza del primo giudice e non già quando gli stessi siano ritenuti inidonei -anche manifestamente- a instaurare un confronto con l’apparato motivazionale della decisione di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
La sentenza impugnata ha correttamente fatto ricorso alla categoria dell’inammissibilità a fronte di motivi che non risultavano giuridicamente ricevibili secondo i parametri devolutivi in concreto applicabili.
Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la Corte di merito può dichiarare l’inammissibilità dell’appello quando i motivi di gravame difettino di specificità ovvero non affrontino il percorso motivazionale posto a fondamento della sentenza del primo giudice (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Caruso Rv. 278859-01; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, COGNOME, Rv. 273778-01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, all’esito di un puntuale richiamo ai principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), ha correttamente evidenziato, con argomentazioni esenti da errori logici e giuridici, come l’atto di gravame non si sia effettivamente confrontato con le ragioniposte a fondamento della pronuncia di primo grado.
L’appellante, secondo la Corte distrettuale, si Ł limitato a reiterare deduzioni già compiutamente esaminate e disattese dal primo giudice, omettendo di sviluppare specifiche censure idonee a incrinare la coerenza logico-giuridica del percorso argomentativo seguito dal Tribunale e a prospettare, con adeguato supporto critico, l’asserita erroneità o inadeguatezza della ricostruzione fattuale recepita in sentenza (cfr. pagg. da 6 a 8 della decisione oggetto di ricorso).
2.1. La decisione di primo grado, invero, si fondava su un apprezzamento di piena attendibilità della narrazione resa dalla persona offesa, reputata intrinsecamente coerente e riscontrata da elementi oggettivi, nonchØ sulla corretta individuazione degli artifici e raggiri ascrivibili all’imputato. Quest’ultimo, presentatosi all’AVV_NOTAIO quale manager di successo, aveva concordato il pagamento del compenso professionale in due tranche, per poi trasmettere al proprio difensore due attestazioni di bonifici rivelatesi false, così realizzando una condotta idonea a trarre in inganno la persona offesa circa la propria affidabilità e solvibilità.
Il primo giudice aveva, altresì, puntualmente confutato la tesi difensiva che attribuiva il mancato accredito delle somme a presunte negligenze dell’istituto di credito, evidenziandone l’inconsistenza alla luce delle risultanze processuali. Parimenti, era stata rimarcata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal COGNOME in ordine alla pretesa inconsapevolezza del debito nei confronti della COGNOME in epoca anteriore alla notifica del decreto di citazione a giudizio (cfr. pagg. da 1 a 3 della sentenza di primo grado).
2.2. L’esame dell’atto di appello sottoscritto dall’AVV_NOTAIO consente di rilevare come il gravame proposto nell’interesse del COGNOME fosse affetto da una originaria e intrinseca inammissibilità. Dalla lettura dell’impugnazione emerge, infatti, che l’appellante si Ł limitato a reiterare doglianze già compiutamente scrutinate e disattese dal Tribunale, senza articolare specifiche censure volte a incrinare la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata.
In particolare, l’atto di gravame non contiene un effettivo confronto critico con le rationesdecidendi poste a fondamento della pronuncia di primo grado nØ prospetta
argomentazioni, in fatto o in diritto, idonee a scalfire l’accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
L’impugnazione difetta, dunque, di quella necessaria specificità che, secondo il costante orientamento di questa Corte sopra richiamato, costituisce requisito indefettibile ai fini dell’ammissibilità del mezzo di gravame, non potendo risolversi in una statica riproposizione delle medesime deduzioni già vagliate e ritenute infondate dal primo giudice ma deve contenere una critica mirata e puntuale, atta a dimostrare l’erroneità o incompletezza del percorso logico-giuridico seguito nella sentenza appellata.
Il mancato sviluppo di una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata si traduceva, pertanto, in una carenza strutturale dell’atto di appello, tale da determinare inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità del gravame, in quanto privo della necessaria attitudine devolutiva con conseguente manifesta infondatezza dell’unico motivo di ricorso.
3.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME