Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4/5/2021, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, condannato alla pena di quattro mesi di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 76, comma 4, D. Lgs. n. 159 del 2011, accertata a Trabia il 6/9/2016.
Ha rilevato il collegio che nell’atto di gravame non erano state specificate le ragioni di diritto per le quali si era ritenuto che fosse insufficiente a dimostrar l’omesso versamento della cauzione l’attestazione di cancelleria che COGNOME “non aveva depositato presso quest’ufficio le ricevute dell’avvenuto pagamento”.
Stesso vizio di genericità si è ravvisato per gli ulteriori motivi attinenti all negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di sostituzione della pena con una sanzione sostitutiva ai sensi della Legge n. 689 del 1991.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
Rilevato che la Corte di appello si è riferita “all’assoluzione del COGNOME” senza avvedersi che “nel presente procedimento l’imputato risulta essere COGNOME NOME e non tale COGNOME“, si contesta che l’atto di appello abbia proposto motivi generici e privi di ragioni giuridiche, riportando per esteso il passo del gravame in cui si era dedotta l’insufficienza della prova costituita dall’attestazione di cancelleria che riferiva del mancato deposito da parte dell’COGNOME della ricevuta di pagamento della cauzione, senza avere verificato in altro modo che comunque il pagamento non avesse avuto luogo.
Si ritiene pertanto assolto l’onere di specificità dei motivi di appello, che avrebbero potuto semmai essere respinti per manifesta infondatezza, ma non dichiarati inammissibili per genericità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. COGNOME si duole della ritenuta e dichiarata genericità del primo motivo di gravame, senza considerare che il fatto-reato consisteva nell’omesso versamento della cauzione entro il termine di legge, ritenuto accertato sulla base dell’attestazione di cancelleria del seguente tenore: “non ha depositato presso quest’ufficio le ricevute dell’avvenuto pagamento”, argomento attestante dunque che il versamento non era stato documentato.
L’appello ha argomentato che nessun accertamento era stato condotto per verificare l’avvenuto pagamento della cauzione, non producendo nemmeno l’elenco dei soggetti inadempienti, mentre sarebbe stato precipuo compito dell’accusa fornire la prova certa del mancato versamento della cauzione: in tal modo si è rivelata l’assenza di ogni confronto dell’appellante con le ragioni della condanna, peraltro postulando una prova positiva di un fatto negativo a carico dell’accusa, senza indicare alcun fatto specifico a sostegno della critica.
In tali termini, risulta giustificata la rilevata mancanza di prospettazione, nell’atto di appello, degli “specifici elementi in diritto atti a rendere intellig alla Corte (sullo sfondo dei presupposti a suo tempo valorizzati dall’impugnata sentenza) i motivi per cui la decisione del giudice di prime cure debba reputarsi erronea”. Infatti, a fronte della rimarcata assenza di documentazione dell’avvenuto pagamento, l’unico mezzo idoneo a smentire tale constatazione id est: ragione giuridica ed elemento di fatto a supporto della richiesta – sarebbe stata l’allegazione dei bollettini di versamento, e non la generica contestazione dell’insufficienza dell’attestazione di cancelleria in ordine all’omesso versamento della cauzione.
Per inciso, va aggiunto che l’erronea citazione del nominativo dell’imputato, dalla Corte territoriale indicato in tale COGNOME e nel ricorso indicato in ta COGNOME NOME, è stata una svista equamente ripartita, ma comunque priva di ogni rilievo ai fini della corretta individuazione dell’odierno ricorrente.
In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 5 luglio 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente