Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43983 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza pronunciata il 29.3.2023, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dal difensore di NOME e NOME avverso la sentenza del Tribunale di Torino che li aveva condannati per il reato di furto aggravato di cui all’imputazione (fatto del 3.11.2022).
Propone ricorso per cassazione il difensore dei suddetti imputati, lamentando violazione di legge. Deduce che nell’atto di appello si era specificamente censurato il trattamento sanzionatorio e invocata l’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di furto di beni destinati allo smaltimento.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
I ricorsi proposti devono essere rigettati.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la motivazione dell’ordinanza impugnata è congrua e non manifestamente illogica, avendo adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità, sul piano estrinseco, dell’atto di appello proposto dalla difesa degli imputati.
In particolare, i giudici territoriali hanno plausibilmente rappresentato che con l’unico motivo dedotto, gli appellanti si erano doluti della eccessività della pena irrogata e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocando, altresì, la particolare tenuità del fatto, senza addurre alcunché di specifico – al di là delle caratteristiche concrete della condotta accertata – in ordine alle ragioni in fatto e in diritto per cui il giudice di app avrebbe dovuto accedere alle doglianze difensive.
Né i ricorsi in disamina aggiungono elementi specifici rispetto a quanto già prospettato in sede di appello, con la conseguenza che nessuna violazione di legge appare rilevabile nella presente sede di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigli estensore