Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11369 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11369 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Tunisia avverso l’ordinanza del 28/11/2025 della Corte di appello di Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 15 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME per difetto di specificità dei motiv (attinenti alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e al riconoscimento d attenuanti generiche) contro la sentenza del Tribunale di Modena in data 25 marzo 2025, che lo aveva condannato per il reato di evasione di cui all’art. 385, comma 3, cod. pen.
La Corte dava atto della argomentata ricostruzione probatoria della vicenda effettuata dal primo giudice e rappresentava che nella sentenza impugnata erano
puntualmente indicate le ragioni di fatto e diritto per le quali, da un lato considerazione della durata dell’evasione dagli arresti domiciliari (almeno fino al giorno successivo al controllo investigativo), non era configurabile la ridotta offensività del fat e dall’altro neppure erano indicati gli elementi eventualmente valutabili a sostegno della richiesta delle attenuanti generiche, a fronte di quanto osservato dal primo Giudice circa “il comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni caute/ari vigenti, a circostanza che nessuna alcuna giustificazione sia stata addotta e all’assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili”.
Poiché l’atto di appello si limitava a censurare in maniera assertiva e generica l’iter argomentativo seguito dal Tribunale omettendo di formulare reali rilievi critici, l Corte riteneva che esso risultasse carente dell’indicazione specifica delle ragioni di dirit e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e quindi privo dei requisiti prescrit pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’atto di appello recava un’adeguata e non aspecifica critica della decisione di primo grado, quanto ai motivi di gravame proposti, in punto di esigua gravità della condotta, perciò non punibile ex art. 131-bis cod. pen., e di concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’esame dell’atto di appello porta a condividere le valutazioni della Corte nel confronto con la motivazione della sentenza impugnata di primo grado, che riporta argomenti e risultanze probatorie che avrebbero necessitato di una critica ben più articolata rispetto alle generiche e omissive censure articolate in quella sede. Il ricor tende pertanto a recuperare, sul piano argomentativo, le lacune dell’atto di appello.
In realtà la critica non si sofferma affatto sul ben più approfondito ragionamento del giudice, in modo da alleggerire l’onere di specificità della critica che è direttament proporzionato al grado di precisione e completezza dell’argomentazione avversata.
La lettura dei due atti dimostra che la valutazione della Corte territoriale, p alquanto diffusa (al fine di rappresentare con maggiore efficacia lo squilibrio tra l decisione impugnata e la debole critica difensiva), è comunque rimasta nell’ambito della valutazione di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi di impugnazione, così uniformandosi all’indirizzo di legittimità secondo cui l’appello, al pari del ricorso cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatt
diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Quanto al primo dei profili di ricorso (attinente all’omesso riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto), ritiene la Corte che il perco argomentativo, espresso in termini di aspecificità della doglianza da parte della Corte territoriale, sia immune da censure. Invero, il motivo di appello non si confrontava con il principio di diritto e con i rilievi esplicitati dal giudice di primo grado per confutare l difensiva della ridotta offensività del fatto, laddove, come sottolineato nell’ordinanz impugnata, quel Giudice si soffermava sulla portata degli accertamenti investigativi circa l’allontanamento del prevenuto dal luogo degli arresti domiciliari per la durata di almeno un giorno.
Parimenti, con riguardo al secondo profilo di critica relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha dato atto che l’atto di appello non si confrontava in alcun modo con la puntuale valutazione negativa motivatamente espressa dal primo Giudice, laddove questi rappresentava le ragioni del diniego argomentando in relazione “al comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni caute/ari vigenti, al circostanza che nessuna alcuna giustificazione sia stata addotta e all’assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili”.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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