Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28943 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 7 CEDU, e in via subordinata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, terzo comma, d.lgs. 150/2022 in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 7 CEDU è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale rapina impropria ex art. 628 cod. pen. non spera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte di legittimità ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e art. 6 della CEDU, nella parte in cui richiedono a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specif mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, voli:e a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti í correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, NOME, Rv. 285324 – 01 vedi anche Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 285900 – 01; Sez. 6, n. 6264 del 10701/2024, NOME COGNOME, Rv. 285984 -01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, invero, la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità alle pp. 3 e 4 della sentenza impugnata evidenzia, con giuste e corrette considerazioni in diritto, che dalla ricostruzione dei fatti la condotta dell’imputato integra compiutamente il delitto di rapina impropria;
Cl?
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente