Inammissibilità Appello: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: per essere valido, un atto di appello deve contenere motivi specifici e non limitarsi a una generica contestazione. Questo caso evidenzia come l’inammissibilità dell’appello sia una conseguenza diretta della mancata aderenza a tale requisito, specialmente quando l’impugnazione non si confronta con le ragioni alla base della decisione del primo giudice.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Pronuncia della Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per “aspecificità estrinseca”. In sostanza, i motivi di appello non contestavano la responsabilità penale dell’imputato, ma si concentravano unicamente sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo un’erronea applicazione delle norme procedurali. La Suprema Corte, però, ha rigettato il ricorso, confermando in toto la decisione della Corte territoriale.
L’Inammissibilità dell’Appello per Aspecificità
Il fulcro della questione risiede nel concetto di specificità dei motivi di appello, come richiesto dal codice di procedura penale. Un’impugnazione non può essere una mera richiesta di un nuovo giudizio, ma deve funzionare come una critica mirata e argomentata della decisione che si intende contestare. L’appellante ha l’onere di individuare con precisione i punti della sentenza che ritiene errati e di spiegare le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della sua tesi.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a contestare la pena senza però smontare analiticamente le argomentazioni che avevano portato il primo giudice a discostarsi dal minimo edittale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la sentenza di primo grado aveva chiaramente motivato l’entità della pena sulla base di diversi elementi concreti: il valore non irrisorio dei beni sottratti (superalcolici per 163,00 euro), le modalità violente della condotta (violenza sulle cose), il concorso con altre persone, la premeditazione (l’imputato si era spostato da Torino ad Asti per commettere il furto) e la significativa capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti penali.
L’atto di appello, non confrontandosi con nessuno di questi specifici punti, è risultato privo della sua funzione essenziale. Come sottolineato dalla Cassazione, il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata viene meno alla sua unica funzione, risultando di fatto un “non motivo”. La Corte ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte del giudice territoriale, poiché le censure erano meramente avversative e non criticavano specificamente l’iter logico-giuridico seguito nella determinazione della pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del sistema delle impugnazioni: la necessità di un dialogo critico tra l’appellante e la sentenza impugnata. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di appello richiede un’analisi approfondita e puntuale delle motivazioni del giudice, evitando formule generiche o doglianze astratte. Per gli imputati, la decisione sottolinea che il successo di un’impugnazione dipende dalla capacità di dimostrare errori specifici nel giudizio precedente, non da una semplice richiesta di clemenza o di una valutazione diversa. In definitiva, la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che garantisce un controllo effettivo e mirato sulle decisioni giudiziarie.
 
Perché l’appello è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile per “aspecificità estrinseca”, poiché i motivi erano troppo generici e non si confrontavano criticamente con le specifiche ragioni logico-giuridiche (ratio decidendi) della sentenza di primo grado che si intendeva impugnare.
Cosa significa che un motivo di appello deve essere specifico?
Significa che deve indicare con precisione i punti della sentenza che si ritengono errati e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica. Non può essere una lamentela generica, ma deve costituire una critica argomentata e puntuale alla decisione del giudice.
Quali elementi aveva considerato il primo giudice per determinare la pena?
Il giudice di primo grado aveva giustificato una pena superiore al minimo sulla base di vari elementi: il valore non minimale dei beni (163 euro di superalcolici), la violenza sulle cose, il concorso di persone, l’esposizione dei beni alla pubblica fede, l’intensità del dolo e la notevole capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35535  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
 Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità per aspecificità estrinseca dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna dello stesso per il reato di tentato furto aggravato.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo deduce l’erronea applicazione degli art. 591 e 581 cod. proc. pen. (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Il ricorso è inammissibile non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, la citata sentenza «COGNOME» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.).
A fronte di un motivo d’appello non coinvolgente la ritenuta responsabilità dell’imputato bensì il solo trattamento sanzioNOMErio, il motivo Unito d’i ricorso manifesta la sua aspecificità estrinseca laddove si articola nel senso per cui il giudice, riscontrando un’erronea indicazione delle richieste dell’impugnate, avrebbe dovuto affrontare nel merito le relative questioni in quanto ove la richiesta dell’impugnate si rivolga al proscioglimento o all’assoluzione sarebbe comunque compito del giudice individuare la formula più corretta, tenendo conto della struttura e della funzione del giudizio d’impugnazione, quale ultima possibilità di rivalutazione nel merito.
Parimenti inammissibile è la censura laddove lambisce l’apparato motivazionale della sentenza impugnata in quanto in termini intrinsecamente aspecifici e meramente avversativi si limita a ritenere errata la declaratoria d’inammissibilità per aspecificità. Il difetto assoluto di specificità della doglianza si apprezza difatti rapportando la censura come innanzi articolata con l’iter logico giuridico seguito dal giudice d’appello. Con motivazione incensurabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha difatti ritenuto aspecifiche le censure relative al trattamento sanzioNOMErio in relazione a sentenza di primo grado che aveva giustificato lo scostamento della pena base dal minimo edittale oltre che la riduzione di un terzo ex art. 56 cod. pen. valorizzando elementi non specificatamente criticati dall’appellante. Il riferimento è: al non minimale valore dei beni sottratti (163,00 euro) e alla loro natura voluttuaria (superalcolici); alle modalità della condotta, caratterizzata da violenza sulle cose al fine di impossessarsi, in concorso con altre persone, di beni esposti alla pubblica fede; all’intensità del dolo, dimostrata dall’essere il prevenuto partito da Torino con commettere il furto ad Asti, oltre che dalla significativa capacità a delinquere, desunta dai numerosi precedenti penali,
 All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragion dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il Cons I GLYPH sore  GLYPH
Il Presidente