Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Genova il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/03/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 20 marzo 2024 con la quale la Corte di appello di Bologna, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 settembre 2023, dal Tribunale di Ferrara che lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed 800,00 euro di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 81, 624-bis e 648 cod. pen.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, 156, 161 e 164 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello.
La difesa ha evidenziato che l’imputato, al momento dell’emissione della sentenza di condanna, si trovava sottoposto alla misura coercitiva degli arresti
domiciliari, misura che veniva revocata solo in data 6 ottobre 2023; di conseguenza non troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. in quanto, a giudizio della difesa, le notificazioni nei confronti del ricorrente dovevano essere eseguite, ai sensi degli artt. 156, 161 e 164 cod. proc. pen., nel luogo di detenzione o in alternativa presso il domicilio dichiarato/eletto al momento della scarcerazione.
3. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente, al momento del deposito dell’atto di appello (21 novembre 2023), non era più sottoposto alla misura degli arresti domiciliari (a seguito di ordinanza di revoca di misura coercitiva eseguita in data 7 ottobre 2023) e che nessuna dichiarazione o elezione di domicilio è stata allegata all’impugnazione con conseguente violazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. vigente all’epoca della proposizione dell’atto di appello.
Il Collegio intende dare seguito al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, contestualmente alla presentazione dell’atto di appello, deve essere depositata dichiarazione o elezione di domicilio in quanto tale allegazione si pone come indefettibile manifestazione della consapevole volontà di impugnare dell’imputato (vedi Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, NOME COGNOME, Rv. 286088 – 01: “Quanto poi alla possibilità di una sorta di rimessione in termini, per la produzione ex post del mandato specifico e della dichiarazione o elezione di domicilio, essa non è contemplata dalla legge, che con le nuove previsioni in parola ha inteso coniugare l’esigenza di certezza della conoscenza della citazione a giudizio da parte dell’imputato con quella della ragionevole durata del processo, oltre che assicurare il coinvolgimento nell’impugnazione dell’imputato assente; sicché consentire la possibilità di integrare ex post le carenze formali vanificherebbe del tutto la seconda delle suindicate esigenze, oltre che la stessa pregnanza delle nuove previsioni che mirano in definitiva a promuovere impugnazioni consapevoli, tenuto anche conto delle conseguenze che da esse possono discendere. Gli adempimenti formali di cui all’art. 581 comma 1-ter e comma 1- quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla loro introduzione devono intervenire all’atto dell’impugnazione, non prima né dopo di essa”).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 17 settembre 2024
tensore
Il Preskjente