Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Torino con la quale è stata dichiarata la inammissibilità, ai sensi degli art.581 e 591 cod.proc.pen., dell’atto di appello avanzato dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Novara che ne aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui agli artt.186/comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S., in ragione di una condii zione di ebbrezza alcolica ravvisata sulla base di una unica misurazione mediante alcol-test confortata da indici sintomatici di alterazione, evidenziati dai verbalizzanti.
La ricorrente deduce violazione di legge in quanto era stata esclusa la specificità dei motivi di ricorsoi i quali, al contrario, aggredivano la motivazione della !PAti sentenza impugnata su temi ben c:-92M9, relativi alle modalità di accertamento della condizione di ebbrezza alcolica, al numero di prove da effettuare ai sensi dell’art.379 reg.att. C.d.S. e al fatto che, pur non vertendosi in ipotesi di prova legale, non sarebbe stato possibile riconoscere una soglia di ebbrezza alcolica superiore alla soglia minima facendo ricorso a elementi sintomatici quali le condizioni del conducente descritte nel verbale di accertamento, essendo quantomeno necessaria almeno una valida prova tecnica mediante alcokest.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si presenta inammissibile; invero il giudice di appello ha evidenziato come la impugnazione in appello non si sia confrontata affatto con il contenuto della sentenza impugnata ma al contrario, nel reitera lzè i profili di doglianza dedotti nel corso del giudizio di primo grado, si sia limitata a richiamare la giurisprudenza del giudice di legittimità (tra l’altro sez.4, n.35933 del 24/04/2019) la quale, invero, si poneva in linea con le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, la quale riconosceva la legittimità della valorizzazione degli indici sintomatici rivelatori di una condizione di ebbrezza alcolica, quale conforto ad almeno una valida misurazione alcolimetrica, senza criticare né le risultanze della misurazione eseguita tramite alcoLtest (che rivelava una presenza di alcol nella misura di 2,02 g/1), né la ricorrenza degli indici sintomatici della condizione di alterazione determinata dall’assunzione di alccil.
3.1 Orbene deve ritenersi che l’oggetto della verifica di ammissibilità della imo E pugnazione de-risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dissenso espresso rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Va invero tenuto conto della assoluta carenza di un siffatto confronto in relazione agli argomenti addotti dal giudice di merito a giustificazione del riconoscimento della responsabilità in capo all’imputata
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2024
Il P esidenty ,
Il Consigliere estensore