Inammissibilità Appello: Quando un Ricorso Viene Respinto
L’inammissibilità appello è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, che determina la chiusura di un procedimento di impugnazione prima ancora di analizzarne il merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come motivi di ricorso generici o giuridicamente errati portino inevitabilmente a tale esito, con conseguenze economiche per i ricorrenti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i requisiti di un appello efficace.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dalla condanna di due soggetti per il reato di tentato furto aggravato, previsto dagli articoli 56, 624-bis e 625 del codice penale. Dopo la sentenza di primo grado, gli imputati avevano proposto appello. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile.
Non arrendendosi, i due hanno presentato ricorso per Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello e sostenendo una violazione delle norme procedurali, in particolare degli articoli 591 e 581 del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità dell’Appello
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato” e confermando l’inammissibilità appello già dichiarata in secondo grado. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, che smontano le contestazioni sollevate dai ricorrenti.
Le Motivazioni
La Corte ha esaminato nel dettaglio i motivi del ricorso, trovandoli entrambi privi di pregio.
In primo luogo, i ricorrenti lamentavano la presunta mancanza di una querela, un atto fondamentale per procedere in molti reati. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che il reato contestato (tentato furto aggravato) è perseguibile d’ufficio. Questo significa che lo Stato ha l’obbligo di procedere penalmente una volta venuto a conoscenza del fatto, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. Di conseguenza, la questione della querela era del tutto irrilevante e il motivo di appello basato su di essa palesemente inammissibile.
In secondo luogo, riguardo alla contestazione sul perfezionamento del tentativo di reato, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente applicato l’articolo 581, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’appello è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Evidentemente, le argomentazioni degli appellanti erano state ritenute troppo vaghe per meritare un esame nel merito.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto a ciascuno il pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per un esonero. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso ai mezzi di impugnazione non è incondizionato. È necessario formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati per evitare una declaratoria di inammissibilità appello, che non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche ulteriori oneri economici.
Perché il motivo sulla mancanza di querela è stato respinto?
La Corte ha chiarito che il reato di tentato furto aggravato è perseguibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale viene avviata dallo Stato indipendentemente dalla volontà della vittima, rendendo la presenza o l’assenza di una querela legalmente irrilevante ai fini della procedibilità.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito dall’ordinanza, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Cosa significa che un motivo di appello deve essere specifico?
Significa che l’appellante non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve indicare con precisione le parti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche o fattuali a sostegno della sua tesi, come richiesto dall’art. 581, comma 1-bis, del codice di procedura penale. La mancanza di specificità rende l’appello inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME CUI OODG6QK nato a PISTOIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato dichiarato inammissibile l’app proposto avverso la sentenza che li aveva condannati per il reato previsto dag artt. 56, 624-bis, 625, nn.2 e 5 cod.pen.
Il motivo di ricorso, teso a contestare una violazione del disposto degli a 591, comma 1, lett.c), in rapporto all’art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Difatti, la contestazione in ordine alla deduzione – esposta in sede di att appello – inerente alla mancanza di querela è palesemente inammissibile, trattandosi di reato perseguibile d’ufficio; mentre quella riguardant perfezionamento del tentativo è stata correttamente ritenuta inammissibile i rapporto al disposto dell’art.581, comma 1-bis, cod.proc.pen..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
La