Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5450 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5450 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME – C.U.I. CODICE_FISCALE nato in EGITTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Deposi:.±….a in Cancelleria
Oggi,
RITENUTO IN FATTO
Con GLYPH sentenza del 05/09/2025, la Corte di appello di GLYPH Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da NOME avverso la sentenza emessa dal giudice di primo, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 pena di mesi sei di reclusione e di euro 1032 di multa, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., in relazione alla afferm aspecificità dei motivi formulate con l’atto d’appello. Evidenzia che l’atto di appello conten specifica enunciazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, nonché dei motivi di ricorso e delle ragioni dei motivi di gravame, evidenziato che nel giudizio d’app sono certamente deducibili questioni già prospettate ma disattese dal primo giudice, in quanto il giudizio d’appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggett doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice, anche a prescindere dalla ragioni dedotte nel relativo motivo. Pertanto, il sindacato sull’ammissibilità dell’appello da parte della Corte d’app non può, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, comprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.
Evidenzia che, nel caso di specie, la Corte territoriale pur avendo ritenuto aspecifico l’a di appello, si è addentrata in artificiose e cavillose valutazioni concernenti tutte le dedu difensive in ordine alla richiesta di assoluzione in relazione all’ uso personale della sosta stupefacente, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, i ordine alla mancata esclusione della recidiva, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, infine in ordine all’applicazione della misura di sicurezza.
Precisa che l’atto di appello è persino corredato da citazione giurisprudenziali a fondamento della fondatezza delle deduzioni difensive formulate.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Si premette che, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo i quale l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificit motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specific
con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 – 01).
Nel caso in disamina, la Corte di appello ha attentamente vagliato il profilo attinente specificità dei motivi ed ha concluso in senso negativo, rilevando che essi erano generici, quanto non si confrontavano con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado in relazione alla finalità di spaccio, limitandosi ad alcune citazioni giurisprudenziali delle quali non è espli la specifica rilevanza, nonché rilevare che il ricorrente ha asserito in maniera apodittica l esclusivamente personale del quantitativo detenuto, senza supportare con alcuna argomentazione i propri asserti, sebbene il giudice di primo grado abbia affermato che l’uso personale non è incompatibile con l’attività di spaccio, che lo stupefacente era parzialmente confezionato in dosi pronte per essere smerciate e che il teste NOME COGNOME ha riferito di a osservato l’imputato impegnato nell’attività di spaccio unitamente ad altri due soggetti.
Anche le censure relative al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono sostenute da alcuna argomentazione, avendo il giudice di primo grado richiamato i plurimi precedenti penali specifici, ritenuto che il reato sia manifestazione di una più accentua pericolosità sociale, in ragione della vicinanza temporale dell’ultimo delitto per il qu ricorrente ha riportato condanna, ritenuto congrua una pena base prossima al medio edittale, valutazioni con le quali l’atto di appello non si confronta affatto, onde correttamente la C d’appello ha ravvisato la genericità delle predette doglianze.
2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all’udienza del 09/01/2026
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente