Inammissibilità Appello: La Cassazione Chiarisce i Requisiti Formali
L’inammissibilità dell’appello è una delle insidie più comuni nel processo penale, capace di precludere l’esame nel merito di un’impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del rispetto dei requisiti formali e della specificità dei motivi, pena la chiusura definitiva del caso. Analizziamo una decisione che offre spunti pratici fondamentali per chiunque affronti un procedimento giudiziario.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato, condannato in primo grado per tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le ragioni della declaratoria di inammissibilità in secondo grado erano duplici:
1. Vizio procedurale: L’imputato, assente nel giudizio di primo grado, non aveva allegato all’atto di appello la dichiarazione o l’elezione di domicilio, un requisito imposto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
2. Aspecificità dei motivi: Il motivo di appello relativo alla determinazione della pena era stato giudicato generico e non adeguatamente argomentato.
L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione proprio in relazione al trattamento sanzionatorio.
L’inammissibilità dell’appello e il principio della ‘duplice ratio decidendi’
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, lo ha dichiarato a sua volta inammissibile. La motivazione dei giudici di legittimità è di fondamentale importanza per comprendere i meccanismi procedurali dell’impugnazione.
Il punto cruciale è il concetto di ‘duplice ratio decidendi’. La sentenza della Corte d’Appello si basava su due distinte e autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a sostenere la decisione di inammissibilità. L’appellante, nel suo ricorso per cassazione, si era limitato a contestare solo una di queste ragioni (quella sulla pena), ignorando completamente il vizio procedurale relativo alla mancata elezione di domicilio.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che, quando una decisione è fondata su più argomentazioni indipendenti, il ricorrente ha l’onere di contestarle tutte. Se anche una sola delle ‘rationes decidendi’ non viene impugnata, essa rimane valida e in grado di sorreggere da sola la decisione, rendendo di fatto inutile l’esame delle altre censure. Di conseguenza, il ricorso che non attacca tutte le fondamenta della sentenza impugnata è, per definizione, inammissibile.
Inoltre, la Corte ha aggiunto che il motivo presentato era comunque inaccettabile in sede di legittimità. Si trattava, infatti, di ‘mere doglianze in fatto’ e di una generica riproposizione di argomenti già esaminati e respinti, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione del giudice d’appello. Questo conferma la necessità di presentare motivi di ricorso specifici, che si confrontino direttamente con la decisione che si intende contestare.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre una lezione chiara: la forma, nel diritto processuale, è sostanza. L’inammissibilità dell’appello può derivare non solo da vizi di merito, ma anche e soprattutto da carenze procedurali. Per chi impugna una sentenza, è indispensabile analizzare con attenzione tutte le ragioni addotte dal giudice e costruire un atto di gravame che le contesti integralmente. Trascurare una delle ‘rationes decidendi’ o presentare motivi generici equivale a un’autostrada verso una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un atto di appello penale rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un atto di appello può essere dichiarato inammissibile per vizi formali, come la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato assente in primo grado (art. 581 c.p.p.), oppure per vizi sostanziali, come la presentazione di motivi generici, non specifici o che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘duplice ratio decidendi’ e perché è importante contestarla interamente?
Si parla di ‘duplice ratio decidendi’ quando una decisione del giudice si fonda su due o più argomentazioni autonome, ognuna delle quali sarebbe da sola sufficiente a giustificarla. L’impugnazione deve contestare validamente tutte queste argomentazioni, altrimenti la decisione rimarrà valida sulla base della ragione non contestata e il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
È sufficiente riproporre in appello le stesse argomentazioni già respinte in primo grado?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, riproporre genericamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, rende il motivo di appello non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11097/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello – sia perché privo delle allegazioni di cui all’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. ( in quanto, assente l’imputato nel giudizio di primo grado, l’atto impugnatorio non era stato accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, requisito previsto a pena di inammissibilità) sia perché ha ritenuto a-specifico il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio) – ha ordinato l’esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato e di porto di armi per cui non è ammessa licenza ex art. 4 L. 110/75;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, oltre a non confrontarsi con le duplice ratio decidendi sottostante alla sentenza impugnata (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01), non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto e genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il ,consigliere onsigliere estensore