Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49640 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49640 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 della Corte di appello di L’Aquila letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME (già NOME) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con la quale la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, che in data 20 settembre 2022 aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati riuniti di cui ai capi B) e C) dell’imputazione, qualificati i fatti ai sensi dell’ar comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, e, riconosciute attenuanti generiche ed applicata la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 2.400 euro di multa.
Denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ignorato la specificità dei motivi formulati.
Deduce che quanto alla cessione in favore del COGNOME, oggetto del capo B), nell’atto di appello era stato rappresentato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le conversazioni intercettate non offrono alcuna conferma dell’accusa se lette nell’ambito del rapporto tra cliente e commercialista e, comunque, non contengono alcun riferimento diretto allo stupefacente; quanto alle cessioni in favore della COGNOME le conversazioni devono essere collocate in un rapporto di amicizia e di incontri anche di tipo erotico, in occasione dei quali consumavano insieme sostanza stupefacente. Sostiene, pertanto, che, a differenza di quanto affermato nell’ordinanza, nell’appello erano state esposte circostanze diverse da quelle valutate dal Tribunale e dimostrative del fatto che l’acquisto dello stupefacente sin dall’inizio era concordato per un consumo di gruppo. Contesta il giudizio di irrilevanza delle circostanze in cui avveniva la cessione, espresso nell’ordinanza, che assume il contenuto di una pronuncia di rigetto dell’appello nel merito piuttosto che di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
L’art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che nell’atto di gravame, l’appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell’appello ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.
Come chiarito da questa Corte l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo invece che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che quand’anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Occorre, quindi, che l’appellante non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la A
valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.
Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo aver preso atto che il difensore chiedeva una pronuncia di assoluzione cori la formula perché il fatto non costituisce reato in quanto l’imputato aveva consumato la sostanza stupefacente insieme alle persone indicate come acquirenti, ma con le quali aveva rapporti di frequentazione, rilevava che l’appellante aveva sì proposto una ricostruzione dei fatti coerente con quella effettuata dal primo giudice, ma aveva omesso di confrontarsi con la motivazione posta a fondamento della condanna e, in particolare, con la ritenuta irrilevanza delle circostanze in cui avveniva la cessione.
La Corte di appello si è, quindi, limitata a riprodurre la motivazione del primo giudice, ponendola a confronto con i motivi di appello, ritenuti inidonei a contrastarla, ma in tal modo ha rilevato non la mancanza di specificità dei motivi di appello, bensì la loro infondatezza, ancorché manifesta.
Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi non spetta al giudice di appello neppure dopo la modifica dell’art. 581 lett. d) codice di rito, in quanto può dichiarare l’inammissibilità ai sensi di detta norma ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste solo quando gli stessi difettino di specificità cioè quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione resa nella sentenza impugnata e non quando, invece, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne la motivazione (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978).
Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinviodper il giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
Così deciso, 23 novembre 2023