Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6192 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/09/2025 della Corte di appello di Bologna, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di secondo grado;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello che il ricorrente aveva proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 4 dicembre 2020, che lo condannò alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento e minaccia grave.
La Corte ha ritenuto che i motivi di appello fossero generici, non confrontandosi con ‘le analitiche ed esaustive argomentazioni del Tribunale’, tanto in ordine al profilo della responsabilità quanto con riguardo alla determinazione della pena.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte dichiarato inammissibile l’atto di appello operando una valutazione di merito circa la fondatezza dei motivi di gravame, operazione non consentita in fase di delibazione preliminare senza contraddittorio circa l’inammissibilità dell’impugnazione.
Nel ricorso si ripercorrono i temi contenuti nei motivi di appello al fine di dimostrare la loro specificità, con riferimento alla censura circa la prova di una effettiva minaccia avvertita dalle vittime e dell’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, nonchØ in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivo manifestamente infondato.
1.In punto di diritto, deve ricordarsi che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, Ł direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Questo principio di natura giurisprudenziale Ł stato recepito dal legislatore con l’introduzione dell’art. 581, comma 1bis, cod. proc. pen., per effetto del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, data antecedente al deposito dell’atto di appello.
Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente sostiene che il suo atto di appello, a proposito della sussistenza del reato di minaccia ed, in particolare, alla efficacia di essa, fosse specifico rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza del primo giudice.
La lettura della sentenza di primo grado dà contezza del contrario, avendo il Tribunale esplicitato, con motivazione sulla quale l’allora appellante aveva del tutto sorvolato, che tanto erano state efficaci le minacce nei confronti delle due anziane persone offese che queste erano state costrette, terrorizzate, a rifugiarsi nella propria abitazione, contestualmente subendo i danneggiamenti all’immobile del pari contestati e che il ricorrente sembra ignorare nell’esaminare la questione.
Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, l’atto di appello era del tutto generico, mentre la giustificazione della pena era stata operata dal Tribunale con il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME