Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39182 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/04/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 2 aprile 2025 la Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza emessa il 10 luglio 2024 dal Tribunale di Rimini, con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 493-ter e 651 cod. pen. e condannato alle pene di legge.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la motivazione era “assolutamente carente” (v. pag. 1 del ricorso).
Deduceva in particolare che la difesa aveva formulato due motivi di appello: con il primo aveva censurato la sussistenza della ritenuta recidiva assumendo la “concreta non particolare gravità dei fatti contestatigli e del modo maldestro nel quale sono stati posti in essere”; con il secondo aveva censurato, ritenendolo eccessivo, l’aumento di pena applicato per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi affermando che l’imputato non si era confrontato con l’esaustivo e articolato apparato argomentativo caratterizzante la sentenza di primo grado, considerato che con i motivi di appello “chiede l’esclusione della recidiva, limitandosi a minimizzare la gravità del fatto e a qualificare maldestro ed estemporaneo l’agire dell’imputato, senza considerare che il Tribunale, nella valutazione del comportamento del prevenuto, ha valorizzato la pervicacia da lui mostrata nella ripetizione delle condotte illecite (reiterate a più riprese in occasione dell’intervento del personale di P. G.), la spregiudicatezza che ha appalesato nella commissione dei reati contro il patrimonio, l’abitualità e la non occasionalità dei suoi contegni illeciti” e “lamenta l’eccessività dell’aumento per la continuazione, ma trascura il disposto dell’art. 81, comma 4, c.p. e non considera che detto aumento è stato determinato, in sostanza, in misura pari al minimo previsto normativamente” (v. pag. 3 del provvedimento impugnato).
La Corte di merito ha anche argomentato in punto di diritto richiamando congruamente l’obbligo, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, per l’appellante di esporre i motivi in forma specifica, con particolare riferimento alla necessità di contrastare gli argomenti illustrati nel provvedimento impugnato, ciò che la Corte non ha ravvisato nell’atto di appello dichiarato inammissibile.
La Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, enucleando il principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo il quale il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentar genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano
ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01).
Nel caso di specie, per l’appunto, come rilevato anche dalla Corte territoriale, la difesa, con l’atto di appello, non si è confrontata con l argomentazioni illustrate nella sentenza appellata.
Risultano pertanto insussistenti le censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025