Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza pronunciata il 7.11.2023, la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dal difensore di NOME avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 187 cod. strada (commesso il 23.3.2018).
Propone ricorso per cassazione il difensore del suddetto imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che nell’atto di appello erano state specificamente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; lamenta la mancata applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto di lieve entità.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza impugnata è congrua e non manifestamente illogica, avendo adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità dell’atto di appello proposto dalla difesa dell’imputato.
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, in punto di responsabilità, l’atto di gravame si era limitato a sostenere che l’imputato “non ha commesso alcun reato”; in punto di trattamento sanzionatorio, la richiesta era stata di ridursi la pena “in un alveo più congruo”; il tutto senza formulare censure specifiche – in fatto e/o in diritto – in grado di supportare l’invocata riforma del sentenza appellata.
Né il ricorso in disamina aggiunge elementi specifici rispetto a quanto già prospettato in sede di appello, in tal modo rendendo generico anche il mezzo di impugnazione in esame.
La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigli e estensore Il Presidente / Così deciso il 22 febbraio 2024