Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Castell’Arquato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Piacenza e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta COGNOME NOME, nella misura di mesi nove di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Fatto accertato il 30/01/2017.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento alla conferma della sentenza impugnata sull’erroneo rilievo che non sarebbero stati svolti motivi di appello in punto affermazione della responsabilità. In sede di appello la difesa aveva avuto modo di rilevare che non sussisteva da parte
dell’imputato alcuna colpevole e tantomeno volontaria azione di occultamento e/o di distruzione dei documenti contabili ed anzi era stata messa in rilievo “l’età particolarmente avanzata del signor COGNOME e la peculiarità della sua situazione sanitaria quali aspetti che avrebbero dovuto essere valutati ai fini della presentazione del pagamento iva e del relativo importo”. Non risponderebbe, dunque, al vero l’affermazione contenuta a pagina 1 della sentenza impugnata secondo la quale non sarebbe stata mossa alcuna censura coi motivi d’appello circa la sussistenza del reato.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla omessa risposta sulla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avanzata nell’ambito della richiesta di discussione orale in appello e in sede di discussione nel corso della quale richiamava i motivi di appello tra i quali “doveva certamente ritenersi compresa anche la richiesta ex art. 131 bis cod.pen.”.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al vizio di motivazione in punto affermazione della responsabilità, avendo omesso di considerare “l’età particolarmente avanzata del sig. COGNOME e la peculiarità della sua situazione sanitaria quali aspetti che avrebbero dovuto essere valutati ai fini della presentazione del pagamento iva e del relativo importo”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va, in primo luogo, rilevata la genericità dell’atto di appello nella parte cui dopo avere rappresentato l’età avanzata dell’imputato e la sua situazione sanitaria e il tentativo, risultato vano, di pagare il debito tributario, il dif aveva chiesto “l’assoluzione dell’imputato o in subordine la riduzione della pena con la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
A norma degli articoli 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), cod.proc.pen., l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto sorreggono la richiesta. La sanzione trova fondamento nell’esigenza di porre il giudice della impugnazione in condizione di individuare i capi ed i punti del provvedimento che si intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con specifico riferimento alla concreta situazione giudicata e non già con prospettazioni che, per la loro astrattezza e genericità, si attagliano qualsiasi situazione.
Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base RAGIONE_SOCIALE censure medesime, al fine di consentire al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., Cass. IV 1° aprile 2004, COGNOME, RV 228586; Cass. II 8 luglio 1999, COGNOME, RV 214249; Cass. V 21 aprile 1999, COGNOME, RV 213812; Cass. I 31 gennaio 1996, COGNOME, RV 203513; Cass. I 5 marzo 1994, Settecase, RV 196795; Cass. VI 1° dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180).
Peraltro, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite n.8825 del 2016, che nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sull’ambito della specificità dei motivi di appello, hanno condiviso l’indirizzo ermeneutico che afferma la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione; omogeneità che trova la sua base in considerazioni di tipo sistematico, imperniate sulla struttura del giudizio d appello. Dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., emerge che, tra i requisiti d ammissibilità dell’appello, rientrano anche l’enunciazione e l’argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondament sentenza impugnata (c.d. specificità estrinseca). Per indirizzare realmente la decisione di riforma i motivi di appello devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell’impugnazione può di efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597, comma 2, pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello. Sul piano qui strettamente rilevante in ragione della doglianza mossa nell’odierno ricorso, se nel giudizio d’appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l’appello, in quanto soggetto alla disciplina generale RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, purtuttavia il relativo motivo di appello teso alla riproposizione RAGIONE_SOCIALE stesse questioni già devolute, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. Unico limite, rimarcano le note Sezioni Unite è che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, difetta l’atto di appello, che invoca l’assoluzione dell’imputato senza indicarne le ragioni, al di là del riferimento all’età e a condizioni di salute che non hanno efficacia esimente, del contenuto di critica alla sentenza di condanna del Tribunale di Piacenza.
La rilevata inammissibilità originaria dell’impugnazione deve essere rilevata nell’odierno giudizio di legittimità come, di recente, ricordato dalla pronuncia dell S.U. n. 8825/2017.
La Corte di cassazione, nella sua massima espressione, ha ricordato che «la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudi d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso RAGIONE_SOCIALE indagi preliminari» (S.U. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822), e ciò in quanto trattandosi di un vizio genetico preclude non solo la valutazione del merito, ma anche di rilevare, ex art. 129 cod.proc.pen. le eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. anche se intervenuta prima della sentenza impugnata, e tuttavia non rilevata né eccepita in quella sede, e neppure dedotta con i motivi di ricorso.
Sono così inammissibili il primo e terzo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, l questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. peri., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazio della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282773 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Calentano, Rv. 269913 – 01).
Nel caso in esame non risulta devoluta nei motivi di appello la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., nè in sede di conclusioni nel giudizio di appello nel quale il difensore ha concluso “riportandosi ai motivi di appello”. Né può ritenersi validamente proposta la richiesta, contenuta nella istanza, ai sensi dell’art 23 bis del d.l. n. 137 del 2020, conv. nella I. n. 176 del 2020, con il qua il difensore avanzava la richiesta di discussione orale. Non avendo richiesto l’applicazione della causa di non punibilità nemmeno nelle conclusioni del giudizio di appello (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 – 01), il motivo è inammissibile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 28/02/2024