Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5072 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5072 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Busto Arsizio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso di COGNOME NOME sia rigettato e il ricorso di COGNOME NOME sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, sia in difesa di COGNOME NOME, sia in difesa, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, di COGNOME NOME, il quale: in difesa di COGNOME NOME, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento; in difesa di COGNOME NOME, dopo la discussione, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/06/2025, la Corte d’appello di Milano:
dichiarava inammissibile l’appello che era stato proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del 23/11/2023 del Tribunale di Lodi con la quale il COGNOME era stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed
€ 14.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, d riciclaggio continuato in concorso di cui al capo d) dell’imputazione e di associazione per delinquere di cui al capo i) dell’imputazione (esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 46), disponendo l’esecuzione della suddetta sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Milano dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione del COGNOME per la ragione che, con l’atto di appello dello stesso, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio secondo quanto era previsto dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis;
aderendo all’accordo intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., in riforma della suddetta sentenza del 23/11/2023 del Tribunale di Lodi, rideterminava in un anno e otto mesi di reclusione ed € 1.200,00 di multa la pena irrogata ad NOME COGNOME per il reato di ricettazione continuata di cui al capo g) dell’imputazione, sostituendo l’indicata pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per complessive 1.800 ore di lavoro (poi corrette in 1.200 ore con ordinanza di correzione di errore materiale del 16/07/2025), da svolgere presso la RAGIONE_SOCIALE ” di Milano, in particolare, il sabato per otto ore, con la prescrizione, tra le altre, permanere all’interno del territorio della Regione Lombardia.
Avverso tale sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali e il vizio della motivazione con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità del proprio appello.
Il COGNOME argomenta che già dalla lettura delle prime righe dell’atto di appello che egli aveva depositato tramite EMAIL al Tribunale di Lodi risultereb come agli atti fosse presente una precedente nomina a difensore di fiducia «all’interno della quale vi era già una prima elezione di domicilio presso lo studio del difensore» e come fosse evidenziato che allo stesso atto di appello era allegata un’«ulteriore nomina all’interno della quale si rinveniva anche l’elezione di domicilio».
Il difensore del ricorrente rappresenta che, successivamente, veniva contattato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi che gli comunicava che la suddetta «ulteriore nomina» non risultava effettivamente allegata al suo atto di appello e che, perciò, «inviava una nuova PEC», allegata al presente ricorso, la quale perveniva alla Cancelleria del Tribunale di Lodi ben prima che la stessa
trasmettesse gli atti alla Corte d’appello di Milano e, quindi, prima delle notificazioni dei decreti di citazione per il giudizio di appello.
Risulterebbe pertanto come, anche «a prescindere dal chiaro riferimento contenuto nell’atto di appello», «in atti fosse presente tale ulteriore elezio di domicilio» e come tale presenza fosse anteriore all’esecuzione delle anzidette notificazioni.
Ad avviso del ricorrente, sarebbe «singolare» che il giudizio di appello «si sia svolto dopo la regolare notifica del decreto di citazione per il COGNOME, sia stata ammessa su richiesta del COGNOME la trattazione orale del giudizio di appello, si siano succedute poi varie udienze, il Procuratore Generale abbia effettuato la sua requisitoria e che, solamente, un attimo prima dell’arringa del ci si sia posti il problema della mancanza dell’elezione di domicilio, prontamente depositata, a richiesta della Corte di Appello, che in ogni caso lasciava concludere il difensore. Di talché risulta evidente come si fosse instaurato un regolare contraddittorio».
Ciò che, comunque, più interesserebbe sarebbe «la circostanza che, seguendo le finalità della norma , il decreto di citazione sia stato regolarmente notificato nei confronti del COGNOME, a dimostrazione del fatto che la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello non ha ragione di essere». Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato infatti regolarmente notificato al COGNOME sia presso lo studio del suo difensore, «così come riportato nelle due precedenti elezioni di domicilio», sia, il 04/03/2025, mediante consegna a mani proprie nella sua abitazione in Germania (come da fotografia allegata al ricorso), con la conseguenza la Corte d’appello di Milano «sapeva perfettamente dove effettuare la notificazione».
Il ricorrente ribadisce comunque che, «a prescindere dai riferimenti inerenti l’elezione di domicilio contenuti nell’atto di appello», egli aveva «prodotto co PEC alla Cancelleria del Tribunale di Lodi la richiesta elezione di domicilio, in data precedente alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano e all’emissione del decreto contenente la vocatio in ius per il giudizio di appello».
Inoltre, su richiesta della Corte d’appello di Milano, l’elezione di domicilio «veniva puntualmente e nuovamente depositata in udienza, e tale atto riportava non solo la firma autenticata del COGNOME ma anche la data identica a quella dell’atto di appello, ad ulteriore riprova della volontà dell’imputato ad impugnare, e ad agevolare la successiva notifica del decreto di citazione a giudizio».
Dopo avere rammentato come il «diritto ad impugnare costituisca un principio giuridico fondamentale», il COGNOME deduce che la necessità di evitare un «eccessivo formalismo» dovrebbe «comunque far propendere la corretta
interpretazione del caso di specie secondo il principio del favor rei, e soprattutto secondo la reale volontà del COGNOME che ha chiaramente manifestato sia in sede di elezione di domicilio, riportante la data dell’atto di impugnazione, sia chiedendo la trattazione orale delle udienze davanti alla Corte di Appello di Milano, sia inviando al la documentazione inerente la notifica del decreto di citazione avvenuta, anche in Germania, a mani proprie, la sua granitica volontà ed interesse ad impugnare».
Pertanto, a prescindere dall’erronea affermazione della Corte d’appello di Milano riguardo al fatto che «in atti non fosse presente l’elezione di domicilio» (così il ricorso), atteso che la stessa era stata «nuovamente depositata» mediante la menzionata «nuova PEC» al Tribunale di Lodi, la Corte d’appello di Milano «avrebbe dovuto approfondire se la finalità della norma era stata violata o meno e se, anche dal comportamento processuale del COGNOME e del suo difensore, si potesse desumere la chiara volontà a presentare impugnazione. Ma così non è stato fatto».
A sostegno delle proprie tesi, il ricorrente invoca Sez. 5, n. 17310 del 30/04/2025, COGNOME, non massimata, con la quale la Corte di cassazione ha «ritenuto come la violazione di una norma processuale, oggi abrogata, era stata sanata dalla presenza dell’imputato in udienza, senza pregiudizio per le attività di Cancelleria» (così il ricorso), in una fattispecie in cui sarebbe stato evidente come «non fosse stata depositata in atti nessuna elezione di domicilio da parte dell’imputato, e ne vi fosse nell’atto di appello un riferimento ad una precedente elezione di domicilio rinvenibile in atti, contrariamente al caso afferente l’odierno ricorrente». Nella fattispecie scrutinata dalla Quinta sezione, l’imputato appellante, come il COGNOME, «aveva ricevuto notifica a mani proprie del decreto di citazione per il giudizio di appello, e non aveva sollevato eccezioni circa tali notifiche difensore, e non ha sollevato alcuna eccezione circa tale notifica».
Il COGNOME invoca altresì la sentenza “De Felice” delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 28785502), là dove le Sezioni unite hanno chiarito che la ratio della norma di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., «è esclusivamente quella di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante» (così il ricorso), come del resto emerge dalla stessa lettera della disposizione. Pertanto, se lo scopo della norma «era quello di
garantire la vocatio in ius dell’imputato appellante», tale scopo, nel caso di specie, sarebbe «stato conseguito visto che senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione sulla notifica del decreto di citazione a giudizio, tale notifica s perfezionata, non solo presso lo studio del difensore ma anche a mani proprie dell’imputato».
Anche la Quinta sezione, con la menzionata sentenza “COGNOME” «ha affermato che la funzione della formalità omessa era stata comunque conseguita, con la notifica a mani proprie del decreto di citazione, a prescindere dalla elezione di domicilio e dalla norma previgente al 25.08.2024».
Il COGNOME invoca infine anche Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391-01, relativa a un caso di cui l’imputato – come, appunto, lo stesso COGNOME – «non aveva presenziato al giudizio di appello che si era tenuto, addirittura, con rito cartolare ma comunque la notifica era stata regolarmente effettuata presso il suo indirizzo di residenza». Con tale sentenza, la Quinta sezione avrebbe dato «rilievo, nel senso dell’ammissibilità dell’appello, alla circostanza che l’effetto che la riforma intendeva perseguire si era comunque realizzato grazie alla regolare instaurazione del contraddittorio».
Tutto ciò, comunque, non senza ribadire che, come detto e come sarebbe dimostrato mediante la EMAIL allegata al ricorso, nel caso di specie «l’elezione di domicilio era stata depositata ben prima che gli atti pervenissero alla Corte di Appello di Milano».
4. Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a un unico motivo, con il quale si deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 133 cod. pen., nonché: «mancata valutazione delle allegazioni difensive in relazione alla documentata attività lavorativa in Svizzera – mancata valutazione delle condizioni di applicabilità della sanzione sostitutiva in relazione alle prescrizioni accessorie – motivazione contraddittoria e illogica».
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, appunto, «contraddittoria e illogica riferendosi apoditticamente ai precedenti penali e alla necessità di controllo solo in relazione alle sanzioni accessorie (obbligo di permanere in Lombardia)».
Il COGNOME deduce che, posto che la ratio delle pene sostitutive «è il reinserimento del condannato attraverso la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 della Costituzione», non potrebbe «essere compromesso l’aspetto relativo all’attività lavorativa anche in considerazione della solidità de predetto rapporto che dura da oltre un biennio e che, visto il programma di LPU che vede un impegno di 8 ore al sabato, non
ostacolerebbe il corretto svolgimento della sanzione sostitutiva, che è l’obiettivo previsto dal legislatore».
Dopo avere ricordato che il n. 3) del primo comma dell’art. 56-ter della legge n. 689 del 1981 stabilisce l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale «di regola regionale» stabilito dal provvedimento che applica la pena sostitutiva o vi dà esecuzione, il COGNOME deduce che «ertanto viste le comprovate e documentate esigenze lavorative si ritiene che possa essere derogata la prescrizione limitatamente alle giornate di svolgimento dell’attività lavorativa al fine d scongiurare la perdita della stessa e della stabilità economica e RAGIONE_SOCIALE faticosamente raggiunta».
Aggiunge che la «presenza di precedenti non è di per sé ostativa, ma il giudice valuterà attentamente il caso specifico, considerando il potenziale rieducativo e preventivo della misura rispetto al rischio di recidiva». A fronte di ciò, la Cort d’Appello di Milano, «con un percorso argomentativo che non si comprende ha ritenuto concedibile la sanzione sostitutiva concordata nonostante i precedenti penali ma per i medesimi precedenti penali prescrive all’istante di non uscire dalla regione Lombardia, e ciò, nonostante le produzioni difensive che davano atto di un rapporto lavorativo fuori regione radicato nel tempo».
Dopo avere riportato l’intero testo dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, il ricorrente deduce che, «el caso di specie pur vedendosi in ipotesi di concordato ex art. 599bis c.p.p. nulla avrebbe vietato alla Corte d’Appello di rigettare la richiesta quantomeno nella parte della conversione della pena (visto il lavoro all’estero) e la presenza di precedenti penali che non possono essere valutati solo per la parte relativa alle sanzioni accessorie vanificando così il principio alla base della sanzione sostitutiva rendendo di fatto irrealizzabile la sanzione sostitutiva senza incorrere in violazioni».
Secondo il COGNOME, «ulla quaestio se la Corte d’Appello avesse ritenuto non concedibile la sanzione sostitutiva tout court, in quanto tale valutazione deve essere fatta nel momento della decisione se concedere o meno la sanzione non ex post solo in relazione alle prescrizioni accessorie con un evidente vizio di motivazione».
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in RAGIONE_SOCIALE nei giorni dal lunedì al venerdì non si porrebbe in contrasto con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestato nella giornata di sabato presso un ente con sede in Milano, attesa la distanza di meno di due ore tra i due luoghi.
Né si comprenderebbe l’argomentazione della Corte d’appello di Milano secondo cui, «per quanto riguarda il COGNOME, le modalità esecutive e dei lavori di pubblica utilità risultano di estensione estremamente prolungata nel tempo e di minima afflittività», atteso che tale argomentazione sarebbe stata «emessa senza
alcuna valutazione della grave compromissione dell’esercizio dell’attività lavorativa». Secondo il COGNOME, «roprio in ragione dell’estensione nel tempo della misura», non sarebbe «logico dedurre che sia necessario un controllo pressante del soggetto, che peraltro non avviene neppure nel caso di altre misure alternative alla detenzione».
Dopo avere trascritto il testo dell’art. 66 della legge n. 689 del 1981, il COGNOME sostiene che, data «la peculiarità della condizione», la Corte d’appello di Milano «avrebbe dovuto valutare, nella parte in cui ha motivato in merito alle statuizioni accessorie ed alla prognosi di rispetto delle stesse, se la necessità di recarsi al lavoro potesse essere considerata violazione grave e reiterata degli obblighi e delle prescrizioni, tanto da comportare la revoca della sanzione o non rappresentasse piuttosto una impossibilità ab origine di rispettare le prescrizioni imposte in quanto in contrasto con l’esercizio dell’attività lavorativa e ciò i contrasto con il principio di risocializzazione sotteso all’esecuzione della pena in generale ed alle sanzioni sostitutive in particolare». Il che dovrebbe tanto più valere «per un soggetto che ha reciso i contatti con qualsivoglia ambiente criminale, deve scontare una pena relativa a fatto del 2016, non ha carichi pendenti e ha costruito un percorso di risocializzazione che verrebbe compromesso dalla rinuncia all’attività lavorativa».
La sentenza impugnata si porrebbe pertanto in contrasto «sia con il principio della risocializzazione alla base delle sanzioni sostitutive sia con il diritto a svolgimento di attività lavorativa, essendo evidente che, delle due l’una: o si rinuncia all’attività lavorativa perché posta al di fuori della Regione Lombardia, al fine della realizzazione della sanzione sostitutiva (che visto il numero di ore richiede anni) o ci si trova di fronte all’impossibilità di realizzare senza incorrere violazioni la prestazione di attività socialmente utile con tutte le ulteri conseguenze».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché è proposto per un motivo manifestamente infondato.
1.1. Come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la già ricordata sentenza “De Felice”, la disciplina contenuta nel comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. – secondo cui: «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, appena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») -, comma che era stato inserito dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e che è stato successivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), n.
1), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25/08/2024), continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sono al 24/08/2024 (Rv. 287855-01).
Ne discende che il citato comma 1-ter è applicabile all’atto di appello del COGNOME, atteso che esso è stato proposto nell’aprile del 2024.
1.2. Con la sentenza “De Felice”, le Sezioni unite hanno altresì statuito che: a) «la dichiarazione o l’elezione di domicilio, da depositare a pena di inammissibilità unitamente all’atto di appello, non deve essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo sufficiente per il raggiungimento del fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio» (punto 12, pagg. 25-26); b) « l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (così il principio di dirit enunciato al punto 14, pag. 26), con ciò assimilandosi al deposito il richiamo provvisto delle indicate caratteristiche.
Nell’ambito della motivazione della sentenza “De Felice”, le Sezioni unite hanno chiarito che lo scopo voluto dal legislatore con l’introduzione del comma Iter dell’art. 581 cod. proc. pen. era quello di «consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso l inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione» (secondo capoverso della pag. 24).
1.3. Richiamati tali principi, affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, si deve rilevare che: a) il COGNOME non risulta avere depositato, unitamente al suo atto di appello, la dichiarazione o l’elezione di domicilio, la quale non era stata materialmente allegata allo stesso atto; b) tale atto di appello non conteneva alcun richiamo espresso e specifico a una dichiarazione o elezione di domicilio, antecedente o successiva alla sentenza impugnata, ma solo il riferimento a una «nomina agli atti» e a una «ulteriore procura speciale a presentare appello» (prima pagina dell’atto di appello).
Pertanto, del tutto correttamente la Corte d’appello di Milano ha ritenuto che il COGNOME non avesse assolto l’onere, mediante una delle indicate modalità consentite, di depositare, «on l’atto d’impugnazione», la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
Onere la cui inosservanza, secondo quanto è espressamente stabilito dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., è sanzionata con l’inammissibilità dell’impugnazione.
1.4. Quanto alla deduzione del ricorrente di avere, successivamente al deposito dell’atto di appello, inviato una PEC alla Cancelleria del Tribunale di Lodi con la quale aveva trasmesso l’elezione di domicilio, si deve rilevare la tardività di un siffatto deposito della stessa elezione, atteso che il deposito di essa deve avvenire, per espressa previsione normativa, contestualmente alla proposizione del gravame («on l’atto d’impugnazione»), pena l’inammissibilità dello stesso gravame, già maturata all’atto della sua presentazione.
1.5. Infine, il Collegio ritiene non condivisibile l’orientamento che è stato espresso dalla Quinta sezione penale nelle due sentenze che sono state invocate dal ricorrente (la n. 17310 del 30/04/2025, COGNOME, non massimata, e la n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391-01), atteso che lo stesso orientamento si traduce nella configurazione di una sanatoria dell’inammissibilità già perfezionatasi, in ragione di una sorta di “conseguimento dello scopo”, in contrasto con il generale principio secondo cui le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria.
L’inammissibilità, vizio-sanzione che è per lo più previsto con riguardo alle “domande” di parte con le quali viene introdotto un procedimento eventuale, trova il suo principale terreno di “elezione” in relazione alle impugnazioni e il principale tentativo di sistematizzazione nell’art. 591 cod. proc. pen.
Ciò che connota essenzialmente tale patologia degli atti – che è posta a presidio, per lo più, dell’osservanza di forme che il legislatore reputa essenziali appare essere il fatto che l’atto d’impugnazione inammissibile «non è idoneo ad attivare il corrispondente rapporto processuale» (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01, pag. 11), con la conseguenza che, poiché tale rapporto non si costituisce, lo stesso atto non fa sorgere in capo al giudice il potere di pronunciarsi sul merito della “domanda”, cioè dell’impugnazione, ma il potere-dovere di rilevare il vizio e di dichiarare l’inammissibilità. E ciò, qualora non lo abbia fatto il giudice dell’impugnazione, «in ogni stato e grado del procedimento» (comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen.).
È stato pertanto più volte ribadito che l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01).
L’inammissibilità è, pertanto, un vizio dell’atto d’impugnazione che il legislatore, in ragione dei valori che con esso ha inteso presidiare, ha voluto
sottratto alla disponibilità delle parti e anche ai poteri valutativi del giudice, u volta che sia stata constatata la ricorrenza, nella fattispecie, di uno dei casi d inammissibilità previsti dalla legge.
1.5.1. Né è ipotizzabile un affidamento nell’orientamento invocato dal ricorrente, atteso che, poiché al momento della presentazione dell’atto dì appello del COGNOME esso non era stato ancora enunciato (l’atto di appello, come si è detto, è stato presentato nell’aprile del 2024, mentre la sentenza “C.” è stata depositata solo il 28/05/2024), si deve escludere che egli abbia potuto incolpevolmente confidare nello stesso.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché è proposto per un motivo manifestamente infondato.
2.1. La richiesta di sostituzione di una pena detentiva breve con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981 può essere formulata anche nell’ambito delle procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come è stato ormai anche espressamente previsto con le modifiche che sono state apportate al comma 1 dello stesso art. 599-bis dall’art. 2, comma 1, lett. aa), del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, occorrendo, peraltro, in tale caso, che la suddetta sostituzione faccia parte dell’accordo tra le parti (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 287579-01).
Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame, nel quale: a) il COGNOME, con atto del 23/05/2025, aveva proposto, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., che gli fosse applicata la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa, con sostituzione dell’indicata pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da svolgere presso la RAGIONE_SOCIALE di Milano; b) il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano aveva prestato il proprio consenso a tale proposta dell’imputato.
Tale concorde richiesta delle parti è stata accolta dalla Corte d’appello di Milano, la quale ha irrogato al COGNOME, appunto, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo da svolgere presso la RAGIONE_SOCIALE ” di Milano.
Ne consegue che, poiché, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e all’applicazione di una pena illegale, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), il COGNOME non si può lamentare, in questa sede, dell’applicazione, nei suoi confronti, proprio della pena sostitutiva che egli aveva richiesto, sulla
quale vi era stato il consenso del Sostituto Procuratore generale e della quale non sono stati dedotti, né risultano, profili di illegalità.
2.3. Peraltro, ciò di cui il COGNOME si duole, in realtà, non è tanto l’irrog pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quanto la prescrizione di permanere nel territorio della Regione Lombardia, ambito territoriale che è stato specificamente stabilito dalla Corte d’appello di Milano.
A tale proposito, si deve osservare che, come è stato precisato dalla Corte di cassazione, le prescrizioni che sono previste dall’art. 56-ter della legge n. 689 del 1981 per la semilibertà, per la detenzione domiciliare e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivi non hanno natura di “pena accessoria” (come mostra invece di ritenere il ricorrente, là dove si riferisce alle stesse prescrizioni parlando «sanzioni accessorie»), con la conseguenza che l’applicazione delle medesime non dipende dalla valutazione discrezionale del giudice ma costituisce un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento (Sez. 3, n. 30440 del 11/06/2025, NOME, Rv. 288509-01; Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, NOME, Rv. 287261-02; Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, NOME, Rv. 284967-01, con la quale è stato chiarito che la richiesta formulata dall’imputato per l’applicazione delle suddette pene sostitutive, ovvero il consenso da lui prestato alla richiesta del pubblico ministero, implicano necessariamente l’accettazione delle prescrizioni che le connotano).
La prima delle sentenze che si sono appena citate (la sentenza “NOME“) è relativa, in particolare, al «divieto di espatrio», il quale discende dal «prescrizione» del «ritiro del passaporto e sospensione della validità ai fin dell’espatrio di ogni altro documento equipollente» di cui al n. 4) del primo comma dell’art. 56-ter della legge n. 689 del 1981, e che, perciò, in base al principio che è stato affermato con le medesime sentenze, costituisce un contenuto necessario e predeterminato (e anche non modificabile, a norma del quarto comma dell’art. 64 della legge n. 689 del 1981) delle tre summenzionate pene sostitutive.
Tale orientamento della Corte di cassazione si deve ritenere riferibile, per identità di ratio, anche al caso del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi reputare che la richiesta di irrogazione di una delle stesse pene sostitutive implichi necessariamente l’accettazione delle prescrizioni che obbligatoriamente le connotano.
Da quanto si è esposto discende che la Corte d’appello di Milano, nell’irrogare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha del tutto correttamente disposto, nei confronti del COGNOME, il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente, il che comportando il divieto di espatrio, precludeva ovviamente e necessariamente che
lo stesso COGNOME potesse uscire dal territorio nazionale e, in particolare, dal territorio della Regione Lombardia dove svolgeva l’attività di pubblica utilità per recarsi a lavorare in Svizzera.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025.