Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto in via principale rinvio ad un’udienza successiva alla data del 24 ottobre 2024, in attesa dell’informazione provvisoria sulla decisione delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del ricorso e, in subordine, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte d’Appello per l’ulteriore corso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Cagliari, che lo aveva dichiarato colpevole per i delitti di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1), 219, primo e secondo comma, 223, primo comma e 216, primo comma, n. 2, 219, comma 1, e 223 I. fall., ritenendo che il gravame fosse privo di elezione di domicilio in violazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.
Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, l’imputato, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità dell’appello e all’interpretazione dell’art. 581-ter cod. proc. pen., essendo in atti una precedente elezione di domicilio presso il difensore costituito in appello del 24 maggio 2016, presso il quale egli aveva ricevuto tutte le notifiche degli atti del procedimento.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME ha dedotto che l’art. 581-ter cod. proc. pen. è comunque norma irragionevole, suscettibile di porsi dunque in contrasto con l’art. 3 Cost., sia quanto alla previsione che all’adeguatezza della sanzione rispetto allo scopo perseguito.
2.3. Il ricorrente ha infine posto in rilievo che la norma è oggetto di vaglio in sede parlamentare dove si sta discutendo della relativa abrogazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare occorre rilevare che, dopo l’emanazione dell’ordinanza impugnata, è decorso il termine prescrizionale prorogato dei delitti ascritti tanto al capo A) che al capo B) della rubrica.
Infatti, poiché il fallimento è stato dichiarato il 27 luglio 2011, il termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi per entrambi i reati, è spirato il 27 gennaio 2024.
Il termine prescrizionale è stato sospeso, una prima volta, dal 22 ottobre 2019 al 17 gennaio 2020, in ragione dell’astensione proclamata dall’ordine forense e, dunque, per ottantasette giorni.
In seguito, dal 16 aprile 2020 all’H maggio 2020, il termine di prescrizione ha subito un’ulteriore sospensione di sessantaquattro giorni, in virtù del disposto dell’art. 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Non ha invece comportato una sospensione del termine di prescrizione, solo erroneamente disposta dal Tribunale in primo grado, il rinvio per n. 151 giorni dal 15 marzo al 12 luglio 2022 per mancata comparizione dei testi della difesa, poiché gli stessi erano stati ritualmente citati dal difensore per l’udienza precedente.
A fronte dell’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione, occorre considerare che la questione sollevata dal primo motivo ricorso non è manifestamente infondata, considerato che su di essa si è radicato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la cui decisione è stata demandata alle Sezioni Unite.
Peraltro, nelle more del deposito della presente motivazione è stata diffusa l’informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite in data 24 ottobre 2024; è stato affermato il seguente principio: “La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
Alla stregua di tale principio nella specie il ricorso appare fondato e, di conseguenza, l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annull* con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio, nel quale, però, il giudice del merito dovrebbe limitarsi a prendere atto degli effett iestintivi derivanti dallo spirare del termine prescrizionale.
Si impone, dunque, la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in applicazione della regola espressa dall’art. 129 cod. proc. pen., non venendo in rilievo, anche alla luce dei motivi di appello proposti dal COGNOME, che attengono a circostanze peculiari afferenti il ruolo di amministratore di fatto della società fallita di non immediata constatazione, ragioni idonee a condurre ad una pronuncia assolutoria in forza dei canoni espressi da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01, confermata, in parte qua, da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880 – 01, in motivazione.
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il PrOidente