Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33779 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33779 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 881/2025
NOME COGNOME COGNOME
UP – 08/07/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
Con sentenza del 7 marzo 2023, il Tribunale di Palermo aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di cui allÕart. 166, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 58 del 1998. Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di
appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da entrambi gli imputati.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili gli appelli sotto due differenti profili.
In primo luogo, ha rilevato che gli atti di impugnazione erano privi di mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado, corredati dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio degli imputati, richieste a pena di inammissibilitˆ dallÕart. 581 cod. proc. pen.
Sotto diverso profilo, la Corte di appello ha ritenuto gli atti di impugnazione privi del necessario requisito di specificitˆ, richiesto a pena di inammissibilitˆ dallÕart. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. I ricorsi possono essere esposti in maniera unitaria, atteso che, sebbene siano stati redatti con separati atti, riproducono sostanzialmente le medesime questioni.
Con un unico motivo, i ricorrenti deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e 3, 24, 27 e 111 Cost. e 6 e 7 CEDU.
Sostengono che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che: unitamente all’atto di impugnazione, era stata depositata la procura a impugnare, rilasciata in data successiva alla sentenza di primo grado, contenente anche la dichiarazione di residenza degli appellanti; la cancelleria della Corte di appello aveva proceduto alle notifiche del decreto di citazione presso i domicili precedentemente eletti e che le notifiche erano andate a buon fine; gli imputati erano stati presenti allÕudienza del 10 ottobre 2024 (NOME NOME anche a quella del 9 maggio 2024).
Secondo i ricorrenti, un’interpretazione costituzionalmente orientata dellÕart. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., Çrispettosa dei diritti fondamentaliÈ, dovrebbe portare a Çritenere equipollente alla dichiarazione di domicilio la dichiarazione di residenza contenuta nella procura a proporre impugnazioneÈ, rilasciata in epoca successiva all’emissione della sentenza impugnata.
LÕart. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in caso contrario, risulterebbe costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l’indicazione della residenza dell’imputato nel mandato ad impugnare, rilasciato successivamente alla sentenza, equivalga alla dichiarazione di domicilio.
Quanto al presunto difetto di specificitˆ dei motivi di appello, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la difesa, nel riportare le testimonianze, ne aveva evidenziato gli esiti con riferimento alle
posizioni degli imputati. La Difesa, inoltre, aveva lamentato il fatto che il giudice di primo grado non aveva neppure diversificato le posizioni dei due imputati e aveva chiesto alla Corte territoriale di rivalutare le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
I ricorrenti, infine, lamentano il fatto che la Corte di appello non si sia pronunciata in ordine alla prescrizione del reato, che Ð come rilevato anche dallo stesso Procuratore generale, che aveva chiesto di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato Ð sarebbe maturata prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per le parti civili da loro rappresentate, hanno presentato conclusioni scritte, con le quali hanno chiesto di confermare la sentenza impugnata e di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per NOME NOME, ha presentato memoria difensiva, con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, hanno presentato memoria difensiva, con la quale hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato sia in relazione alla censura sullÕinammissibilitˆ dellÕappello, sia con riguardo alla prescrizione del reato. Ne consegue lÕannullamento della sentenza impugnata e anche la revoca delle statuizioni civili, atteso che il reato risulta estinto giˆ prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
LÕunico motivo di ricorso è fondato.
2.1. La sentenza impugnata è stata pronunziata allÕesito di procedimento celebrato nelle forme del Òrito partecipatoÓ e a seguito di regolare citazione degli imputati.
La Corte di appello, allÕesito dellÕudienza svoltasi con partecipazione delle parti, ha dichiarato inammissibile lÕappello, dando unÕinterpretazione eccessivamente formalistica dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma
peraltro abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114), richiamando la giurisprudenza che riteneva necessario, al fine dellÕammissibilitˆ dellÕappello, uno specifico mandato e una specifica dichiarazione o elezione di domicilio, Çrilasciati successivamente alla sentenza e contestualmente all’impugnazioneÈ.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale superato a seguito delle Sezioni Unite De Felice (n. 13808 del 24/10/2024, De Felice, Rv. 287855), che hanno stabilito che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilitˆ dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., pu˜ essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
La giurisprudenza successiva ha evidenziato lÕesigenza di superare qualsiasi approccio eccessivamente formalistico nellÕinterpretazione della norma (peraltro successivamente abrogata), affermando conseguentemente che il giudice deve comunque verificare se le indicazioni contenute nellÕatto di appello e nei relativi allegati consentano di individuare in modo immediato e inequivoco il luogo in cui eseguire la notificazione (cfr. Sez. 5, n. 26765 del 15/05/2025, Giardinelli, n.m.). Verifica che, nel caso in esame, è completamente mancata.
Va, peraltro, evidenziato che, nel caso in esame, lÕinammissibilitˆ è stata dichiarata allÕesito dellÕudienza alla quale avevano partecipato le parti, regolarmente citate.
Va al riguardo ricordato lÕorientamento giurisprudenziale secondo il quale la causa di inammissibilitˆ dell’appello, di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio di secondo grado, non pu˜ essere dallo stesso dichiarata allÕesito del giudizio, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo all’imputato (cfr. Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391). Anche tale orientamento ha evidenziato la necessitˆ di evitare Çuna lettura eccessivamente formalistica dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. che non tenga conto della ratio che l’ha ispirata e, dunque, della funzione assegnata dal legislatore all’adempimento imposto alle parti private, ossia quella di agevolare la vocatio in iudicium e acquisire prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell’imputato della celebrazione del giudizio di impugnazioneÈ.
2.2. Quanto alla genericitˆ dei motivi di appello, va ricordato che Çil giudice di appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, pu˜ dichiarare l’inammissibilitˆ dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificitˆ, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma
non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo gradoÈ (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur avendo dichiarato inammissibile l’impugnazione per genericitˆ delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, in sostanza, ha, invece, risposto nel merito ai motivi di appello. Il dato risulta evidente con riferimento al primo motivo di gravame (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), in relazione al quale la Corte di appello, dopo aver riportato un ampio stralcio delle argomentazioni contenute negli atti di impugnazione, ha affermato che Çnessun dubbio sussiste circa la commissione del reato da parte degli appellantiÈ, evidenziando che Çsulla scorta delle numerose e convergenti risultanze processuali (in particolare, dichiarazioni rese da COGNOME NOME in sede di interrogatorio del 21.01.2019; delibera della RAGIONE_SOCIALE che irrogava a COGNOME NOME una sanzione amministrativa), è rimasto accertato che gli stessi non figuravano tra i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, nŽ rientravano nel novero dei soggetti che potevano richiedere la necessaria autorizzazione, esercitando cos’ abusivamente l’attivitˆ di investimento e gestione del risparmio, facendosi rilasciare mandati fiduciari per la gestione delle operazioni di investimento e impegnandosi a investire il capitale investito Ð la IW Bank era, infatti, una banca presso la quale confluiva il denaro versato dalle persone offese Ð, in totale spregio della disciplina dettata dal d.lgs. n.58 del 1998È.
Risulta evidente che, con tali argomentazioni, la Corte territoriale non ha evidenziato la genericitˆ del primo motivo di appello, ma ne ha affermato lÕinfondatezza. Al riguardo, deve essere ribadito che anche la manifesta infondatezza dei motivi di gravame non consente la dichiarazione di inammissibilitˆ dellÕappello (cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005).
2.3. Il ricorso è fondato e deve essere rilevata anche la prescrizione del reato, maturata prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado.
Va premesso che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contestato è di dieci anni, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui allÕart. 166, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 58 del 1998 è di otto anni (cfr. Sez. U, n. 17615 del 23/02/2023, Lombardi, Rv. 284480).
Tanto premesso, risulta evidente il decorso del termine massimo di prescrizione, atteso che il reato è stato consumato fino al 6 marzo 2013, che Çil termine della prescrizione decorre É dal giorno della consumazioneÈ (art. 158 cod. pen.) e che la sentenza di primo grado è intervenuta solo il 7 marzo 2023.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata, con conseguente revoca delle statuizioni civili, essendo lÕestinzione del reato intervenuta ancora prima della pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.
Cos’ deciso, lÕ8 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME