Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 30/05/1979
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ex art.640 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente, è manifestamente infondato, perché – come emerge dalle pagg. 1 e 3 della impugnata sentenza – i giudici di merito hanno fornito una congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, quali presupposti del reato di truffa, esplicando adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto per cui non sia invece possibile qualificare il fatto de quo come mero inadempimento civilistico, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, COGNOME, Rv. 262801 – 01);
che, nel caso di specie, non è, dunque, ravvisabile alcuna illogicità dell’apparato motivazionale fornito dalla Corte territoriale;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
di euro tremila in favore della Cassa delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.